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Mobilità 2025/26, precedenza cure continuative: quale comune indicare nella domanda. Occhio se si è vincolati

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Il docente che fruisce della precedenza per cure continuative deve indicare come prima preferenza il comune in cui esegue le citate cure.

Mobilità 2025/26, domande dei docenti dal 7 marzo, ATA dal 14 marzo. ORDINANZA e DATE UFFICIALI

Precedenze

Le precedenze sono indicate nell’articolo 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 2025/28. Ecco quali sono nell’ordine:

– Punto I) “Disabilità e gravi motivi di salute”:

  1. personale non vedente
  2. personale emodializzato

 Punto II) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”

– Punto III) “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, nell’ordine:

  1. disabili di cui all’art. 21 della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;
  2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
  3. personale appartenente alle categorie previste dall’art. 33, comma 6, della L. n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94.

 Punto IV) “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, nell’ordine:

  1. genitori che assistono il figlio con grave disabilità o chi, individuato dall’autorità
    giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità, perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età (opzione quest’ultima non prevista nel precedente CCNI), è riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, ai fratelli o alle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il medesimo;
  2. coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della L. 76/2016, di disabile in situazione di gravità;
  3. figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
  4. fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle
    stesse condizioni previste al precedente punto 1 per i fratelli e le sorelle conviventi (ossia qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età).

 Punto V) “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità”

– VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

– VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

– VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Le precedenze in esame si applicano ai soli trasferimenti, eccetto quello di cui al punto I), che vige anche nei passaggi di ruolo/cattedra.

Precedenza per cure

La precedenza di nostro interesse, stando al quesito cui risponderemo di seguito, è quella di cui al punto III) sopra riportato, nello specifico punto III) n. 2:

2) personale (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

Dunque, stando a quanto sopra riportato e a quanto disposto sempre nel punto III succitato:

  • la precedenza in esame riguarda i docenti che svolgono particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie (non devono avere necessariamente la legge 104), cure come ad esempio la chemioterapia;
  • si fruisce della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura;
  •  la precedenza si applica a tutte e tre le fasi della mobilità; nella prima fase solo in caso di comuni suddivisi in più distretti;
  • si ha diritto a fruire della precedenza, per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione di esprimere come prima preferenza una relativa al comune in cui è presente il centro di cura specializzato ove l’interessato svolge le cure. Nello specifico: è possibile esprimere una o più scuole o distretti, compresi nel predetto comune, ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze (ossia prima di preferenze relative ad altri comuni). Qualora nel comune di cura non esistano scuole esprimibili (ad es. perché non si insegna la classe di concorso dell’interessato in nessuna delle scuole ivi ubicate), è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel predetto comune di cura.

Per fruire della precedenza, inoltre, l’interessato deve allegare alla domanda la certificazione rilasciata dalla competente ASL e dalla quale deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa.

Quesito

Sono una docente di ruolo su sostegno nel secondo grado. Ho un dubbio sull’ordine con cui indicare le preferenze, in particolare tra: comune di ricongiungimento familiare dove ho marito, figlio minore e genitore con più di 65 anni oppure comune dove eseguo cure continuative che pure sono oggetto di precedenza.

Come sopra illustrato, per fruire della precedenza deve indicare come prima preferenza una o più scuole del comune di cura o il medesimo comune di cura con preferenza sintetica; dopo di ciò, può indicare preferenze relative ad altri comuni. Dunque, la lettrice non può indicare come prima preferenza quella relativa al comune di ricongiungimento.

Dal quesito non sembra che l’interessata sia vincolata (almeno non lo dice), ossia soggetta al vincolo neoassunti o a quello dovuto alla preferenza in relazione alla quale si è stati soddisfatti nel movimento. Pertanto, potrà esprimere il comune di ricongiungimento (ossia quello in cui risiede il marito) dopo quello di cura ovvero dopo le scuole del comune di cura.

Se così non fosse, ossia se la lettrice fosse vincolata e non fruisse di L. 104/92 (come sembra dal quesito), per presentare domanda dovrebbe necessariamente fruire della deroga e quindi esprimere come prima preferenza il comune di ricongiungimento del genitore o del figlio che, nel caso in esame, non coincide con quello di cura, per cui perderebbe la precedenza.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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