Mobilità 2025/26: docenti perdenti posto superano vincoli. Quali preferenze esprimere?

I docenti vincolati, nel caso in cui siano dichiarati perdenti posto, superano il blocco cui sono soggetti e possono presentare domanda di mobilità. Come presentarla e cosa indicare nella medesima.
Vincolo neoassunti
I docenti neoassunti in ruolo, come sappiamo, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017.
Nello specifico, stando al combinato disposto sopra richiamato, i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, devono permanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre anni, compreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.
Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE.
Pertanto, per la mobilità 2025/26 i neoassunti in ruolo nel 23/24 e nel 2024/25 non hanno potuto presentare domanda di mobilità, salvo coloro i quali fruiscono di una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nell’Ipotesi di CCNI 25/28. DEROGHE
Per completezza, ricordiamo che, ai fini del computo dei suddetti tre anni si considerano (art. 2 del CCNI 25/28):
- gli anni di servizio svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Vincolo preferenza
L’altro vincolo cui si può essere soggetti è quello legato alla preferenza in relazione alla quale si è stati soddisfatti nella mobilità (trasferimento o passaggio).
Nello specifico, come leggiamo nell’art. 2 del CCNI 25/28, il docente che ottiene trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda non può presentare istanza di mobilità (trasferimento e passaggio) per il triennio successivo. Il vincolo si applica ai trasferimenti comunali, provinciali e interprovinciali nonché ai passaggi di ruolo e di cattedra provinciali e interprovinciali, ossia in tutte e tre le fasi della mobilità.
Il vincolo in esame non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28, qualora siano stati trasferiti o abbiano ottenuto il passaggio in una scuola ubicata in comune diverso rispetto a quello in cui si applica la precedenza, nonché ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa (ossia ai docenti soprannumerari).
Alla luce di quanto, non hanno potuto presentare domanda di mobilità i docenti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio di ruolo negli aa.ss. 2023/24 e 2024/25. Essendo il vincolo triennale, infatti, chi ha ottenuto un movimento in una delle scuole indicate nella domanda nell’a.s. 2022/23 (e naturalmente precedenti) supera il vincolo nel 24/25, per cui ha potuto presentare domanda per il 25/26.
Come i neoassunti, anche i docenti soggetti al vincolo in esame hanno potuto presentare domanda di mobilità se rientranti in una delle deroghe succitate. DEROGHE
Perdenti posto e vincoli
Come detto sopra, non sono soggetti al vincolo neoassunti i docenti perdenti posto. Art. 13/5 del D.lgs. 297/94:
In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso…
I neoassunti, dunque, se dichiarati perdenti posto non sono più soggetti al relativo vincolo.
Analogamente, se dichiarati perdenti posto, i docenti soggetti al vincolo triennale – dovuto alla preferenza in relazione alla quale sono stati soddisfatti nella domanda di trasferimento – possono presentare domanda di mobilità. Tali docenti, inoltre, se vengono trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata di trasferimento, non sono soggetti al vincolo predetto, anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse (art. 2 CCNI 25/28):
[…] Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del presente contratto, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
QUI cosa possono fare e cosa no i perdenti posto nonché come viene assegnata loro la titolarità
Illustrati i vincoli e i casi di mancata applicazione, rispondiamo a due quesiti posti in merito in redazione.
Quesiti
D1. Sono docente di discipline letterarie e latino, classe di concorso A011, presso il liceo scientifico ***. Purtroppo sono risultata soprannumeraria e entro domani dovrò presentare domanda condizionata di trasferimento. Il sindacato presso cui sono iscritta mi ha consigliato di esprimere come preferenza soltanto il liceo dove attualmente presto servizio e, qualora non dovessi essere riassorbita in organico (come probabilmente purtroppo accadrà), sarò assegnata d’ufficio ad un altro istituto. Dopodiché, mi hanno suggerito di presentare domanda di utilizzazione. Presso la mia scuola, invece, mi hanno suggerito di esprimere qualche preferenza, onde evitare di essere assegnata ad un liceo troppo distante da casa. Cosa mi suggerite di fare? Inoltre, vorrei capire una cosa: qualora non dovessi esprimere alcuna preferenza, sarò assegnata d’ufficio alla scuola più vicina in cui c’è disponibilità. Questa cosa dovrebbe accadere sia nel caso in cui non dovessi esprimere alcuna preferenza, sia qualora dovessi esplicitare scuole di mia preferenza.
R1. Rispondiamo alla lettrice ricordando che, qualora non sia soddisfatta nelle preferenze espresse, sarà trasferita d’ufficio, nell’ordine: trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità e, in subordine (cioè se il docente non possa essere soddisfatto), trasferimento d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità.
Ricordiamo inoltre che il trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità è il penultimo della prima fase e prima si svolgono i trasferimenti a domanda, al quale parteciperebbe la lettrice se esprimesse altre scuole del comune in cui insegna. Pertanto, se nel comune di attuale titolarità vi siano altri licei sarebbe opportuno esprimerli (anche indicando il comune) e partecipare al movimento in quanto, se non li indicasse e vi fosse un posto disponibile, questo potrebbe andare ad un altro collega anche non perdente posto; se così fosse, considerato che i trasferimenti a domanda precedono nella prima fase quelli d’ufficio, la lettrice rischierebbe di avere la titolarità fuori dal comune. Inoltre, una volta indicato il comune di attuale titolarità, qualora non venisse ivi sistemata (ossia non ottenesse la titolarità) e non esprimesse nessuna preferenza per altri comuni della provincia, la lettrice parteciperebbe al primo movimento della seconda fase, ossia al trasferimento d’ufficio che avverrebbe secondo l’ordine di viciniorietà in base all’ordine del Bollettino Ufficiale (primo comune con posti disponibili più vicino a quello di titolarità). Ricordiamo infine che a tale primo movimento partecipano anche i perdenti posto che esprimono preferenze per altri comuni della provincia e presentano domanda condizionata, come appunto i trasferiti d’ufficio. Ne abbiamo parlato in questo articolo
Quello sopra descritto l’ordine di svolgimento dei movimenti. Quanto ai consigli richiesti, rispondiamo che sono scelte personali da compiere nella consapevolezza di quanto illustrato.
D2. La mia scuola è in grave ritardo per la pubblicazione della graduatoria interna di istituto; ad oggi, 16 aprile 2025, so in maniera ufficiosa di essere perdente posto (6h su 18) poiché l’istituto ha perso una classe. Su questa scuola sono vincolato ancora per il prossimo anno scolastico, ragion per cui non ho partecipato alla mobilità 2025. A questo punto, posso presentare la domanda come perdente posto, condizionata o meno, e con quale modalità? Che tempi ho? Ho letto che si hanno 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie da parte della scuola, ma se queste vengono pubblicate a fine aprile considerando la sospensione per Pasqua e 25 aprile, sarò ancora in tempo?
R2. Le domande dei docenti perdenti posto vanno presentate digitalmente, per il tramite della scuola di servizio, entro cinque giorni dalla notifica della condizione di soprannumerarietà, come si legge nel CCNI 25/28; nell’OM 36/25, poi, si precisa che le istanze dei soprannumerari sono trasmesse dai dirigenti scolastici entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’inserimento delle domande di mobilità al SIDI (domande dei soprannumerari e non); considerato che il predetto termine ultimo è il 30 aprile, i dirigenti devono svolgere l’adempimento in esame entro il 25 aprile. Pertanto, se il CCNI prevede che le domanda vadano presentate entro cinque giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, è possibile che il DS richieda di presentarle entro un tempo più ristretto (anche in relazione all’individuazione del perdente posto). In definitiva, per la presentazione della domanda, il lettore dovrà rispettare il termine indicato dal dirigente e non deve preoccuparsi di essere in tempo, poiché il tutto dipende dal DS.
Quanto alle altre domande, rispondiamo che, essendo perdente posto, supera il vincolo e può presentare domanda condizionata o non condizionata: sarà una sua scelta; potrebbe anche non presentarla ma sarebbe soggetto necessariamente al trasferimento d’ufficio. La domanda va presentata digitalmente, per il tramite della scuola di servizio, utilizzando il modulo pubblicato dal MIM. Quindi dovrà inviare la domanda a scuola e poi il dirigente scolastico la inoltrerà all’USP competente per territorio.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).