Mobilità docenti 2025/26: neoassunti tra vincoli di legge e deroghe (che potrebbero aumentare). Cosa si può fare, cosa no
I docenti neoassunti in ruolo dall’a.s. 2023/24 sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, per cui non possono chiedere mobilità, salvo che rientrino in una delle previste deroghe. Cosa possono fare e cosa no.
Vincolo neoassunti
Ai sensi dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20, del DL 44/2023, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere all’a.s. 2023/24, devono permanere nella scuola di assunzione – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il periodo di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.
Durante i tre anni di vincolo, evidenziamolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero nonché ai docenti di cui all’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92 (ossia docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità), limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. A tali casi di mancata applicazione del vincolo, si aggiungono le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.
Anche nel prossimo CCNI i vincoli, probabilmente, rimarranno tali essendo responsabilità politica una loro eventuale attenuazione. Il testo però non è stato ancora sottoscritto e i docenti continuano a sperare.
Deroghe CCNL
Le succitate deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21 – per la mobilità a.s. 2024/25 – sono state recepite tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024 e riportate nell’OM 30/2024, ove leggiamo quanto di seguito riportato:
… è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell’area dei DSGA:
– a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
– b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
– c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
– d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
Le deroghe in esame operano:
- per i docenti soggetti al vincolo triennale dovuto al trasferimento o al passaggio ottenuto secondo la preferenza in relazione alla quale sono stati soddisfatti (ricordiamo che tale vincolo opera, per cui non si può presentare domanda di mobilità per tre anni scolastici, nei casi in cui si sia ottenuto il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole indicate nella domanda con preferenza analitica, quindi la singola scuola);
- per i docenti neoassunti in ruolo (anche durante lo svolgimento del periodo di prova).
Mobilità neoassunti: cosa possono fare e cosa no
Alla luce di quanto detto sopra, i docenti neoassunti in ruolo:
– qualora non si trovassero in situazione di soprannumero o esubero, non rientrassero nell’art. 33, commi 5 o 6, della L. 104/92 per fatti successivi alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso oppure non rientrassero in nessuna delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21:
- potrebbe presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella sola provincia di titolarità;
- non potrebbero presentare domanda di trasferimento/passaggio sia provinciale che interprovinciale (non potrebbero presentare nemmeno domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale)
– qualora si trovassero in situazione di soprannumero o esubero, rientrassero nell’art. 33, commi 5 o 6, della L. 104/92 per fatti successivi alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso oppure rientrassero in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21:
- potrebbe presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità;
- potrebbero presentare domanda di trasferimento/passaggio sia provinciale che interprovinciale (potrebbero presentare anche domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale).
Quesito 1
Sono una docente in anno di prova su sostegno infanzia (concorso pnrr) so di avere il vincolo quinquennale sul sostegno e triennale sulla sede. Posso comunque chiedere assegnazione o passaggio di ruolo su primaria sostegno avendo la specializzazione ? In anticipo grazie della risposta.
Se non rientra in nessuna delle suddette deroghe, la lettrice non può presentare domanda né di trasferimento né di passaggio di ruolo su sostegno primaria, né assegnazione provvisoria interprovinciale. Qualora invece rientrasse in una delle succitate deroghe: potrebbe presentare domanda di trasferimento su sostegno (già nel corrente a.s. per il 2025/26), mentre per il passaggio di ruolo su sostegno primaria dovrebbe prima superare l’anno di prova, quindi potrebbe presentare la relativa istanza nel corso dell’a.s. 2025/26 per il 2026/27; infatti, il superamento dell’anno di prova deve essere avvenuto nel momento in cui si presenta la domanda (art. 4/1 CCNI 22/25); potrebbe inoltre presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale solo su sostegno infanzia (già per il 2025/26).
Quesito 2
Sono immessa in ruolo concorso Pnrr (a.s.2024/25) scuola dell’infanzia. Titolo abilitante magistrale ante 2000/2001. Contestualmente ho superato il medesimo concorso per la primaria.
Nel momento in cui ho espresso le preferenze sono rientrata sull’infanzia. Chiedo 1) è possibile chiedere il passaggio di grado oppure utilizzazione o qualsiasi per passare da infanzia a primaria? Attendo vostro riscontro.
Se non rientra in nessuna delle summenzionate deroghe, può chiedere solo assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità. Quest’ultima, però, può essere presentata, in linea generale: dai docenti in soprannumero per il grado di titolarità (in altro grado solo se la classe di concorso/posti risultano in esubero a livello provinciale); dai docenti titolari su posto comune che chiedono di essere utilizzati su sostegno; dai docenti di posto comune della primaria che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua.
Quanto al passaggio di ruolo alla primaria, come detto sopra e fermo restando che rientri in una delle previste deroghe, lo potrà chiedere solo dopo aver superato l’anno di prova nella scuola dell’infanzia. La lettrice, però, superato l’anno di prova, potrebbe ottenere supplenze da GPS nella scuola primaria (fermo restando che vi sia inserita e presenti domanda per le supplenze al 30/06 e al 31/08), già per l’a.s. 2025/26.
Quesito 3
Sono appena stata immessa in ruolo su adee come vincitrice del concorso pnrr1. Vorrei sapere se è possibile fare la richiesta di mobilità nello stesso anno in cui si svolge l’anno di prova. Ovvero, immissione in ruolo entro il 31.12.24 con anno di prova nell’anno 2025. Mi chiedo, Quando esce la domanda di mobilità a marzo avendo 2 figli di età inferiore a 12 anni posso provare a chiedere la mobilità, il decreto lo prevede? Grazie mille
Come detto sopra, le deroghe di cui al CCNL 2019/21, stando al CCNI 22/25, garantiscono la mobilità anche durante lo svolgimento dell’anno di prova. Pertanto, la lettrice potrà presentare domanda di mobilità, in quanto rientra in una delle deroghe in parola: a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità …
NB: quanto detto sulla mobilità in riferimento al CCNI 22/25 che è in corso di rinnovo per il triennio 2025/28. Pertanto, qualora vi fossero delle modifiche in merito, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli. Nel corso della contrattazione per la stesura dell’ipotesi di Contratto infatti i sindacati hanno proposto delle deroghe più ampie, soprattutto in relazione all’età del figlio, che potrebbe essere portata a 14 o 16 anni.
Dovrebbe inoltre trovare spazio il riconoscimento della precedenza nella fase interprovinciale per i figli che assistono il genitore con disabilità.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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