Mobilità 2025/26: deroghe permettono di presentare la domanda ma non superano il vincolo quinquennale sostegno

I docenti vincolati, perché neoassunti o a causa della preferenza in relazione alla quale hanno ottenuto il trasferimento, possono presentare istanza se rientrano in una delle previste deroghe. Queste non riguardano però il vincolo quinquennale su sostegno.
Vincolo quinquennale su sostegno
Il vincolo quinquennale su posto di sostegno non riguarda la possibilità di presentare o meno istanza di mobilità, ma piuttosto vincola sulla tipologia di posto, appunto su sostegno. Tale vincolo, infatti, non permette di presentare domanda di trasferimento o di passaggio di ruolo su posto comune, permettendo invece di presentare istanza di trasferimento e/o passaggio per la medesima tipologia di posto, al netto dei vincoli mobilità (vedi di seguito).
Così, infatti, leggiamo nell’art. 23 dell’Ipotesi di CCNI 25/28:
- Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione
- I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione
- Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno
- L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione
- L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione
- I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio
Dunque i docenti in esame (immessi in ruolo ovvero trasferiti o con passaggio di ruolo su sostegno) devono permanere su tale tipologia di posto per cinque anni.
Come detto, durante i 5 anni di vincolo sulla tipologia di posto (su sostegno), è possibile comunque presentare domanda di mobilità. Nello specifico, i docenti interessati possono chiedere, purché non soggetti a nessun altro dei previsti vincoli:
- il trasferimento solo su posto di sostegno. Qualora lo ottengano, il vincolo quinquennale non riparte da capo ma va solo completato (es: ho svolto tre anni su sostegno; ottengo trasferimento sempre su sostegno; devo svolgere altri due anni per completare il vincolo in esame);
- passaggio di ruolo solo su posto di sostegno; Qualora lo ottengano, il vincolo quinquennale riparte da capo (es: ho svolto quattro anni su sostegno primo grado; ottengo passaggio di ruolo su sostegno secondo grado; il vincolo riparte da capo).
In definitiva, i docenti immessi in ruolo ovvero trasferiti su sostegno possono presentare le succitate domande, se non sono soggetti agli altri vincoli che impediscono la presentazione di qualsiasi domanda di trasferimento – su sostegno o posto comune – oppure di passaggio di ruolo su sostegno o posto comune.
Vincoli mobilità
I vincoli che non permettono la presentazione di nessuna domanda sono:
- vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
- vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
- vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).
QUI LA DESCRIZIONE VINCOLI (l’articolo è precedente alla sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNI 2025/28, ma è tutto confermato)
I docenti soggetti ai suddetti vincoli non possono presentare domanda alcuna, a meno che non rientrino in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite dall’Ipotesi di CCNI 2025/28. DEROGHE
Vincolo mobilità e vincolo sostegno
Alla luce di quanto detto sopra:
– i neoassunti in ruolo 2024/25 su sostegno, se rientranti in una delle deroghe suddette, possono presentare domanda di trasferimento per posto di sostegno (sono soggetti al vincolo quinquennale su sostegno e non hanno ancora superato l’anno di prova, per cui non possono presentare domanda di passaggio di ruolo su sostegno);
– gli assunti in ruolo su posto di sostegno nel 2023/24 (anch’essi soggetti al vincolo triennale per neoassunti), se rientranti in una delle suddette deroghe, possono presentare domanda di trasferimento e passaggio (se hanno superato l’anno di prova) per posto di sostegno;
– gli assunti in ruolo su posto di sostegno nel 22/23, possono presentare domanda di trasferimento e passaggio (se hanno superato l’anno di prova) su posto di sostegno (sono ancora soggetti al vincolo quinquennale su sostegno), se non hanno ottenuto per il 23/24 o per il 24/25 un movimento su preferenza puntuale di sede (ossia scuola); viceversa, potranno presentare domanda, solo se se rientranti in una delle deroghe suddette;
– in linea generale:
- i docenti titolari su sostegno (per immissione in ruolo o trasferimento) possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di ruolo su sostegno, se sono ancora soggetti al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto e non sono soggetti a nessuno dei vincoli mobilità sopra riportati; se soggetti a uno dei vincoli mobilità di cui sopra, possono presentare domanda solo se se rientranti in una delle deroghe suddette;
- i docenti titolari su sostegno (per immissione in ruolo o trasferimento) possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di ruolo su sostegno e anche per posto comune, se hanno superato il vincolo quinquennale su sostegno e non sono soggetti a nessuno dei vincoli mobilità sopra riportati; se soggetti a uno dei predetti vincoli mobilità, possono presentare domanda solo se se rientranti in una delle deroghe suddette.
VINCOLO SOSTEGNO E CALCOLO QUINQUENNIO NOVITA IPOTESI CCNI 25/28
Quesito
Ho ottenuto un trasferimento interprovinciale sul sostegno scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2022/23, ma in provincia rispetto alla mia residenza e sono soggetta al vincolo quinquennale, posso richiedere mobilità sulla materia usufruendo della deroga al vincolo per genitore over 65 per la mobilità 2025/26?
Come sopra illustrato, le deroghe non riguardano il vincolo quinquennale su sostegno, vincolo relativo alla tipologia di posto. Pertanto, essendo ancora sottoposta al vincolo quinquennale su sostegno, la lettrice potrà sì presentare domanda di mobilità, ma sempre per posto di sostengo.
NB: l’articolo non riguarda nello specifico i docenti assunti da GPS sostegno con nomina finalizzata al ruolo, almeno per il primo anno in cui sono assunti a tempo determinato. Gli stessi però sono soggetti al vincolo quinquennale di cui sopra, al vincolo triennale di effettivo servizio nella scuola di assunzione (descritto nell’articolo sopra linkato) e possono fruire delle deroghe mobilità una volta immessi in ruolo.
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