Mobilità 2024, tanti docenti potranno presentare domanda anche se vincolati. Ecco il testo [PDF]. Nell’Ordinanza possibile ulteriore attenuazione vincoli

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Mobilità docenti 2024: oggi i sindacati FLC CGIL, CISL, ANIEF, SNALS e GILDA hanno firmato al Ministero il testo di Integrazioni e Modifiche al CNNI sottoscritto in data 10 maggio 2022. 

Il testo permette di adeguare la disciplina dettata dal CCNI alle nuove disposizioni recate dall’art. 34, comma 8 del CCNL.

Pertanto

1. Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”.

Stefano Cavallini del sindacato Anief, intervenuto ai microfoni di Orizzonte Scuola, ha spiegato  che “poiché deve sottostare a delle norme, non essendo passata nel decreto Milleproroghe la richiesta dell’Anief, nell’accordo per quanto riguarda gli spostamenti del personale è stato tolto il riferimento generico alla “scuola” per fare posto alla denominazione “sede”: in questo modo, si  farà in modo che il personale possa essere collocato, in caso di passaggio interprovinciale, direttamente nella sede “puntale” prescelta e non in un plesso diverso”.

2. Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente, il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Scarica il testo [PDF]

Ricordiamo inoltre che

  • Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo  si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.

Ulteriore attenuazione dei vincoli

La FLCGIL afferma “Ulteriore attenuazione alle regole sui vincoli nei trasferimenti dovrebbe trovare sede nell’ordinanza ministeriale che il Ministero sta predisponendo”

Il sindacato CISL comunica “Nei trasferimenti interprovinciali, il vincolo di permanenza per tre anni, per chi ottiene un trasferimento in provincia diversa, viene omologato a quello previsto dai precedenti contratti per i movimenti nell’ambito della provincia, consentendo quindi di ‘svincolare’ numerosi docenti bloccati dalle precedenti regole”.

Vincoli Mobilità

I vincoli della mobilità, stabiliti per legge, non avrebbero potuto essere modificati in sede di sottoscrizione dell’integrazione al CCNI Mobilità, già firmato nel 2022 e valido per il 2022/25.

Nei mesi scorsi i sindacati hanno presentato tramite le forze politiche diversi emendamenti ad alcuni provvedimenti legislativi per cercare di annullare questa disposizione sui vincoli, finora respinti.

Nel testo i sindacati firmatari del CNNL nazionale e l’Amministrazione hanno inserito una dichiarazione congiunta

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti si impegnano ad avviare le trattative per la definizione del nuovo CCNI sulla mobilità per il triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 già a partire da settembre 2024, in modo da
consentire un’adeguata revisione della disciplina contrattuale e delle tabelle di attribuzione dei punteggi, anche in funzione dei processi di innovazione.

Mobilità 2024, firmata un’integrazione del contratto: Cavallini (Anief) specifica e si rammarica per la mancata approvazione dell’emendamento che avrebbe aumentato le deroghe ai vincoli

Soddisfazione del Ministro Valditara, Fratelli d’Italia e Lega

Soddisfazione da parte di esponenti di Fratelli d’Italia e Lega: Senatrice Ella Bucalo (FdI): “Il Governo Meloni è un “governo del fare” che si dimostra vicino alle esigenze del personale scolastico”
Senatore Roberto Marti (Lega): “Si tratta di una risposta concreta alle esigenze di migliaia di docenti fuorisede. Il ministro Valditara e la Lega mantengono un altro impegno a tutela degli insegnanti e delle loro famiglie”.
Le novità spiegate da Stefano Cavallini [ANIEF]

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