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Mobilità 2024: quali docenti possono chiedere passaggio di cattedra e/ruolo. Novità classi di concorso accorpate

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Il docente in part-time può chiedere per lo stesso anno scolastico sia il rientro a tempo pieno che il passaggio di ruolo. Rispondiamo ad un quesito posto al riguardo in redazione.

Passaggio di ruolo

Ricordiamo che i requisiti richiesti per il passaggio di ruolo/cattedra sono indicati nell’articolo 4 del CCNI 2022/25 che, come noto, è stato integrato dall’intesa MIM-OO.SS. del 21/02/2024.

Ai sensi del succitato articolo 4, possono chiedere passaggio di ruolo:

 su posto comune i docenti in possesso dei seguenti requisiti (tutti):

  • superamento anno di prova nel ruolo di attuale titolarità;
  • possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta;

su posto di sostegno i docenti in possesso dei seguenti requisiti (tutti):

  • superamento anno di prova nel ruolo di attuale titolarità;
  • possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta;
  • possesso del titolo di specializzazione relativo al grado di istruzione richiesto.

Passaggio di cattedra

Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:

– dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione (2) salvo quanto previsto dal successivo articolo 5;
– dagli insegnanti tecnico-pratici, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B (2bis).
8. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della configurazione delle classi di concorso, nell’ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per qualunque classe di concorso purché l’aspirante sia in possesso della specifica abilitazione

Novità classi di concorso accorpate

Lo scorso 10 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dm n. 255 del 22 dicembre 2023, con entrata in vigore l’11 febbraio 2024, che stabilisce l’accorpamento di alcune classi di concorso nella tabella A:

Si tratta di

  • A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado 
  • A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia
  • A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

Resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado ma per la mobilità si prospetta una  NOVITA’: l’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.

Si tratta di una novità che interesserà in particolare i docenti interessati al passaggio di cattedra, con abilitazione già ottenuta per una delle classi di concorso comprese nell’accorpamento.

I sindacati segnalano infatti la novità

CISL ” Ulteriore novità è quella derivante dalla pubblicazione del D.M. 255: l’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata”

FLC CGIL parlando dell’allargamento della platea dei docenti che possono presentare domanda di mobilità fa riferimento anche a “la possibilità di accesso ai passaggi di ruolo con l’abilitazione estesa nelle classi di concorso accorpate (A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70, A-71)”

Anche il sindacato UIL sottolinea Ai sensi del decreto n. 255/2023, e salvo eventuali chiarimenti da parte dell’Amministrazione in senso contrario, il docente che è in possesso dell’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento può presentare domanda di passaggio di ruolo sull’altra classe di concorso accorpata.

Quesito

Di seguito le domande poste dalla nostra lettrice, docente di scuola primaria e in ruolo dall’a.s. 2017-2018, con contratto a tempo parziale (15 ore) da 2 anni, nonché intenzionata a ritornare al full-time e contemporaneamente a chiedere il passaggio di ruolo presso la scuola dell’infanzia. La stessa possiede i requisiti per insegnare nel predetto ordine di scuola, in quanto in possesso del diploma di liceo socio-psico-pedagogico ante 2001-2002. Di seguito le domande e le nostre risposte.

D1. E’ possibile chiedere il rientro a full-time e contemporaneamente il passaggio di ruolo?

R2. Sì, non c’è alcun divieto al riguardo, trattandosi di due operazioni distinte e separate. Ricordiamo, infatti, che i movimenti (trasferimenti e passaggi), come anche le assunzioni in ruolo, avvengono su posti interi ossia con contratti di lavoro a tempo pieno che, poi possono essere trasformati, previa accettazione della richiesta, a tempo parziale.

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D2. Il passaggio di ruolo da Primaria a Infanzia è reversibile (in futuro potrei valutare di chiedere un ulteriore passaggio di ruolo rientrando alla Primaria)?

R2. No, non è riversibile, per cui in futuro potrà nuovamente presentare istanza di passaggio di ruolo alla scuola dell’infanzia, fermo restando che deve superare gli eventuali vincoli dovuti al movimento (nello specifico, la lettrice sarà vincolata per tre anni se: ottiene il passaggio di ruolo interprovinciale oppure quello provinciale in una delle preferenze puntuali di sede espresse nella domanda.

D3. Il passaggio di ruolo avviene per forza a livello provinciale o è possibile fare richiesta solo per determinati Comuni e/o IC della Provincia?

R4. Il passaggio di ruolo può essere chiesto e ottenuto anche in una provincia diversa da quella di titolarità (passaggio interprovinciale) e nella domanda è possibile esprimere sedi (nel nuovo accordo MIM-OO.SS., si è sostituito la preferenza scuola con sede), distretti, comuni e provincia (in caso di interprovinciale), con il solo limite che possono essere espresse in tutto 15 preferenze (indifferentemente sedi, distretti, comuni…).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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