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Mobilità 2024, no vincolo per chi ha ottenuto movimento su preferenza sintetica. Neoassunti e deroga assistenza

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In attesa dell’apertura delle istanza di mobilità, gli interessati si pongono diversi dubbi anche alla luce delle novità introdotte. Vincolo preferenza puntuale, dimensionamento e trasferimento, neoassunti: le risposte ai vostri quesiti.

CCNI

Com’è noto, il 21 febbraio u.s., MIM e sindacati hanno siglato l’accordo sulla mobilità, dando avvio alla macchina che porterà alla presentazione delle domande e poi all’elaborazione delle medesime. L’accordo avrà validità per l’a.s. 2024/25.

Il suddetto accordo  ha modificato e integrato il CCNI 2022/25, in virtù del nuovo quadro giuridico delineato dalle modifiche introdotte dal DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, dal DL 44/2023, convertito in legge n. 74/2023 nonché dal CCNL 2019/21.

Fatte questa breve premessa, rispondiamo a due quesiti giunti in redazione e relativi proprio alle novità che caratterizzeranno le prossime operazioni di mobilità.

Quesito 1

Per l’anno scolastico 23/24 ho ottenuto mobilità provinciale su scelta sintetica (comune), da un comune x ad un comune y. In questo caso non riesco a capire se sono vincolata o posso rifare domanda? Inoltre il mio IC è stato dimensionato e i plessi assegnati ad altri IC uno dei quali in un comune diverso dal mio. Se dovessi scegliere l’IC che fa parte di un comune diverso da quello in cui ho ottenuto mobilità potrei rifare domanda di mobilità non essendo più stata soddisfatta la mia richiesta dello scorso anno? Posso fare domanda di assegnazione provvisoria essendo in un altro comune rispetto al coniuge e ai figli di età inferiore a 12 anni?

Rispondiamo alla lettrice che la stessa non è soggetta al vincolo triennale di cui parla, in quanto lo stesso riguarda coloro i quali hanno ottenuto un trasferimento su una delle scuole espresse nella domanda (precisiamo che in virtù delle modifiche introdotte, anche per chi ha ottenuto un trasferimento interprovinciale, il blocco scatta a seguito di soddisfacimento su preferenza puntuale).

Quanto al dimensionamento, nel quesito non è indicata chiaramente l’operazione di dimensionamento di cui è stata oggetto l’attuale scuola della lettrice. Da quanto detto, però, è chiaro che due plessi sono confluiti in due altri IC diversi, mentre non è chiaro se l’attuale IC della lettrice sia stato soppresso o continui ad esistere (il dubbio nasce dal fatto che le operazioni di dimensionamento sono varie e per indicarle puntualmente è necessario utilizzare termini specifici). Dalle informazioni presenti nel quesito l’operazione di dimensionamento potrebbe essere quella di cui all’articolo 18, lettera B), del CCNI  2022/25 come integrato dall’accordo del 21 febbraio 2024.

La succitata lettera B)  indica e disciplina gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari, in caso le operazioni di dimensionamento realizzino:

  1. l’unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi; oppure
  2. la confluenza di singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo.

Considerato che la lettrice parla di plessi accorpati ad altri istituti comprensivi, restringiamo ulteriormente il nostro campo di indagine e ci concentriamo sul punto 2 sopra riportato (ricordiamo comunque, che nel caso di cui al punto 1, tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto).

Dunque, in caso singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, i docenti assegnati sui medesimi (plessi o scuole dell’infanzia):

  • possono optare di rimanere nei succitati plessi o scuole dell’infanzia in cui sono assegnati, in modo da garantire la continuità didattica;
  • al fine suddetto, esprimono l’opzione di confluenza per acquisire la titolarità nel nuovo circolo/istituto comprensivo cui è confluito il plesso/scuola dell’infanzia in cui sono assegnati;
  • che decidono di esercitare la suddetta facoltà, avranno assegnata, prima delle operazioni di mobilità, la titolarità nel circolo/istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi/scuole dell’infanzia di attuale assegnazione;
  • che decidono di esercitare la suddetta facoltà, ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo, sono graduati in un’unica graduatoria interna di istituto comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della summenzionata operazione di modifica della titolarità;
  • possono non esercitare la succitata opzione di confluenza. In tal caso, restano a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari. Qualora tale istituto venga soppresso, gli interessati sono individuati quali soprannumerari (sempre se non esercitano l’opzione di confluenza) e usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI.

Dunque, se la scuola attuale della lettrice, è stata oggetto della sopra illustrata operazione di dimensionamento, la nostra lettrice potrà:

  1. esercitare l’opzione di confluenza e restare nell’attuale plesso con titolarità nel nuovo IC, per cui sarà graduata insieme agli altri docenti dell’istituto d’arrivo (graduata a pettine);
  2. non esercitare l’opzione di confluenza e restare titolare nell’attuale IC; se questo verrà soppresso, sarà perdente posto e potrà presentare domanda di mobilità, usufruendo di della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI.

Indipendentemente dalla scelta effettuata, la lettrice potrà in ogni caso presentare domanda di mobilità (anche se fosse stata soggetta al blocco, lo avrebbe superato in virtù della deroga per i genitori con figli d’età inferiore a 12 anni). Quanto alla domanda di assegnazione provvisoria, il CCNI 2019/22 ha permesso la presentazione delle domande senza vincolo alcuno ma il contratto dovrà ancora essere scritto, pertanto attendiamo [comunque le deroghe del CCNL 2019/21, tra cui quella richiamata dalla lettrice (figli d’età inferiore a 12 anni) dovrebbero essere applicate anche alla mobilità annuale].

Quesito 2

Sono immessa in ruolo nel 23/24 e vorrei fare richiesta di mobilità. Sono caregivers di mio nonno ma al momento non sono convivente. E’ possibile?

La nostra lettrice, dunque, è soggetta al vincolo di permanenza triennale per i neoassunti di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, come modificato in ultimo dal DL 44/2023, secondo cui i docenti assunti a tempo indeterminato permangono presso la scuola, ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Durante i tre anni di vincolo, i docenti interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo. Nell’anno scolastico in cui il periodo di prova è svolto o differito, i docenti in questione non possono presentare né domanda di mobilità, né di assegnazione provvisoria o di utilizzazione, neanche nell’ambito della provincia di titolarità, e non possono accettare il conferimento di supplenza annuale o sino al termine del servizio, su medesimi tipo di posto o classe di concorso o su altra tipologia di posto o classe di concorso per le quali abbiano titolo (tutto ciò sarà possibile dopo la conferma in ruolo).

Ritornando alla lettrice, la stessa (come gli altri neoassunti,) potrebbe superare il vincolo e quindi presentare istanza di mobilità, grazie alle deroghe introdotte dal CCNL 2019/22 e recepite nel CCNI mobilità tramite l’intesa MIM-sindacati del 21/02/2. Tra le deroghe quella citata dalla lettrice, ossia per i caregivers di cui all’articolo 42 del D.lgs. 151/01, cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova. Ecco di chi si tratta:

1)coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2)padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3)uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4)uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5)parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

Dunque, si può fruire della deroga rispettando l’ordine tassativo indicato nel sopra riportato testo di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/01 e le condizioni ivi indicate. Pertanto, considerato che l’assistenza della lettrice riguarda il nonno, la stessa potrà fruire della deroga in quesitone a condizione che:

  • i soggetti indicati nei punti 1, 2, 3 e 4 siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; come si legge, infatti, si passa dai soggetti di cui al primo punto a quelli di cui al secondo, se i primi sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; dai soggetti di cui al secondo punto a quelli di cui al terzo, se i primi sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti e così via.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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