Mobilità 2024, liberi dal vincolo i docenti che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale su scelta sintetica. NOVITÀ

Mobilità docenti 2024: in attesa di leggere il testo dell’Ordinanza che disciplinerà i movimenti per il prossimo anno scolastico, i sindacati ci anticipano che nel confronto svolto nei giorni scorsi con l’Amministrazione si è convenuto di attenuare uno dei vincoli previsti dal DL 73/2021, riferito ai docenti che hanno ottenuto o ottengono trasferimento interprovinciale.
Vincolo triennale in seguito a trasferimento interprovinciale
Previsto dall’art. 58, comma 2 – lettera f), secondo periodo, del decreto-legge n. 73/2021 (convertito in legge 106/2021) e richiamato nell’articolo 2/3 del CCNI 2022/25. In base a tali disposizioni:
- il docente che ottiene trasferimento/passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) prima di tre anni dalla precedente domanda;
- sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti I-III-IV-VI-VII-VIII, del CCNI suddetto, qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- sono altresì esclusi dal vincolo i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
L’integrazione firmata dai sindacati il 21 febbraio prevede
1. Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”.
Cosa significa
Ce lo spiega Attilio Varengo della segreteria nazionale Cisl Scuola: è stata ottenuta una equiparazione tra i docenti che ottengono il trasferimento nella provincia e coloro che ottengono il trasferimento interprovinciale.
Un nostro utente ha chiesto: lo scorso anno ho ottenuto trasferimento interprovinciale su scelta sintetica. Sono ancora vincolato?
Poiché con l’integrazione di quest’anno è stata equiparata la situazione dei docenti trasferiti in provincia a quelli dei docenti arrivati con trasferimento interprovinciale – spiega il sindacalista – la risposta è : il collega non ha più il vincolo.
Ma bisogna considerare anche un altro aspetto: grazie all’integrazione firmata dai sindacati lo scorso 21 febbraio alcune categorie del personale docente e ATA potranno presentare domanda, “liberate dal vincolo”.
Ad es. se è vero che il docente che ha ottenuto il trasferimento interprovinciale su scelta sintetica è “sciolto” da vincolo, il docente collega che ha avuto trasferimento interprovinciale su scuola (e quindi avrebbe il vincolo), potrebbe usufruire di una delle deroghe previste nell’Integrazione firmata il 21 febbraio se genitore con figlio minore di 12 anni, caregiver, persona con disabilità.
Naturalmente bisognerà leggere con attenzione il testo dell’Ordinanza che il Ministero pubblicherà a breve, ma il sindacalista ha rassicurato i colleghi dicendosi “moderatamente ottimista” sulla conclusione positiva.
Ecco le date utili per la presentazione della domanda
Mobilità 2024-25, ecco le date: docenti 26 febbraio-16 marzo, ATA 8 marzo-25 marzo. In arrivo ordinanza
Le integrazioni e modifiche introdotte con l’Integrazione del 21 febbraio 2024
Ecco chi potrà presentare domanda in base all’Integrazione e modifiche
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
Il punto della situazione con Attilio Varengo Cisl Scuola per parlare delle novità mobilità ATA