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Mobilità 2024, le deroghe del nuovo Contratto per docenti con figli minori di 12 anni e caregivers valgono anche per neoassunti da GPS sostegno?

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I docenti assunti da GPS sostegno prima fascia sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione? Dipende.

Rispondiamo a due quesiti posti da docenti assunti da GPS sostegno prima fascia, in anni diversi e sulla base di diverse disposizioni normative, premettendo che tutti sono stati assunti dapprima a tempo determinato e poi, previo superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare (assunti nel 2022/23)/lezione simulata (assunti nel 2023/24), a tempo indeterminato.

Quesiti

D1. Buonasera sono una docente di sostegno di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado assunta da GPS I fascia nell’a.s. 2022/23 e credo di non essere sottoposta al vincolo di permanenza triennale. Sono sposata con un figlio di 4 anni. Mi chiedo se, stante la recente ipotesi di CCNL 2019/21, posso presentare domanda di mobilità fuori provincia solo per il fatto di avere un figlio di 4 anni che al momento risiede con me nell’attuale sede di titolarità o se sia richiesto il prerequisito del ricongiungimento al coniuge residente da almeno tre mesi nel Comune in cui intendo chiedere il trasferimento. Preciso che mio marito è da poco risultato vincitore di concorso pubblico proprio presso il suddetto Comune, ciò mi darebbe diritto a qualche precedenza?

R1. La nostra lettrice, dunque, è stata assunta da GPS sostegno I fascia nel 2022/23, tramite la procedura prevista dall’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato per le immissioni in ruolo a.s. 2022/2023 la procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia, già prevista per l’a.s. 2021/22 dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2022), limitandola ai soli posti di sostegno.

Come si legge nel DM 188/2022, che ha disciplinato la procedura, i docenti, che superano l’anno di prova e la prova disciplinare, sono assunti in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio a tempo determinato. La lettrice, pertanto, è giuridicamente di ruolo dall’a.s. 2022/23, ragion per cui alla stessa (e a tutti i docenti che si trovano nella medesima condizione) non si applica il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione che, ai sensi dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, si applica a tutto il personale docente a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dall’a.s. 2023/24.

In definitiva, la lettrice potrà liberamente presentare domanda di mobilità interprovinciale, indipendentemente dalla presenza del figlio di 4 anni.

Quanto al ricongiungimento, non si tratta di un requisito necessario per presentare domanda, ma permette di avere dei punti in più (6) nel comune di ricongiungimento. E’ vero inoltre che, per chiedere il ricongiungimento, è necessaria l’iscrizione anagrafica da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione dell’OM, che disciplinerà i movimenti, ma è altrettanto vero che vi è un’eccezione (nota 6 al CCNI 2022/25): … dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. E’ proprio questo il caso della lettrice la quale, per avere riconosciuto il punteggio, dovrà inoltrare una dichiarazione del datore di lavoro del marito, che ne attesti il trasferimento nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.

D2. Sono un docente di scuola secondaria di II grado assunto con la procedura straordinaria secondo l’art.5 c.5 del D.L. 44/2023 su posto di sostegno. Attualmente con contratto al 31/08/2024, sto svolgendo l’anno di formazione e prova (DM 226/2022). Volevo chiedere se, alla luce del nuovo CCNL 19/21 all’art. 47, potrei accettare una supplenza su posto comune sempre al secondo grado dal prossimo anno scolastico (2024/2025) o per noi vige il vincolo più stringente (art.5 c.10 D.L. 44/2023) secondo cui dobbiamo prestare tre anni di effettivo servizio (compreso quello a tempo determinato) nella scuola assegnata, senza possibilità alcuna di mobilità, assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale e incarichi di supplenza su altro grado, tipologia di posto o classe di concorso? Vi ringrazio siete sempre impeccabili

R2. Diversamente da quella di cui alla riposta precedente, la procedura che ha portato alle assunzioni da GPS 2023/24 è disciplinata, come dice la lettrice stessa, dal DL n. 44/2023 e dell’attuativo DM n. 119/2023. Il vincolo è contenuto nell’art. 5/10 del citato decreto legge, ove leggiamo quanto segue:

A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Stando alla lettera della disposizione normativa, i docenti sono vincolati nella scuola di assunzione dall’a.s. 2023/24 (quello appunto di assunzione a tempo determinato) e devono svolgere tre anni di effettivo servizio, senza poter chiedere né trasferimento né assegnazione provvisoria/utilizzazione e senza poter accettare eventuali incarichi di supplenza.

Il nuovo CCNL 2019/21, come dice la stessa lettrice, prevede una deroga per chi ha figli inferiori di 12 anni nonché per i caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01 e per chi fruisce dell’art. 21 della legge n. 104/92.

Al riguardo, però, non possiamo fornire ulteriori informazioni, in quanto dobbiamo attendere la declinazione della disposizione nel contratto sulla mobilità.

Stando alla sola disciplina della procedura, che ha previsto le assunzioni da GPS sostegno a.s. 2023/24, la lettrice non può presentare istanza per tre anni e deve svolgere tre anni di effettivo servizio (a decorrere dal 2023/24), salvo nuove e diverse indicazioni ministeriali. Attendiamo, comunque, il prossimo CCNI sulla mobilità per vedere se la stessa lettrice (come tutti gli assunti da GPS sostegno 2023/24 e che rientrino in una delle previste deroghe) rientri e come nella disposizione  contrattuale (art. 34 CCNL 2019/21).

La contrattazione sul nuovo CCNI Mobilità non è stata ancora avviata tra Ministero e sindacati.

Anche di questo parliamo oggi nell’incontro con Rossano Sasso, deputato della Lega, Paolo Pizzo, rappresentante della segretaria nazionale della Uil Scuola Rua e Angela Mancusi, presidente del Comitato Nazionale Docenti Vincolati. Appuntamento alle 15 sulle pagine di Orizzonte Scuola

Le risposte ai quesiti

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