Mobilità 2024, genitori con figli fino a 12 anni e caregivers avranno precedenza nei trasferimenti interprovinciali? ANIEF chiarisce

Il nuovo contratto scuola prevede alcune deroghe al vincolo triennale per quanto riguarda i trasferimenti dei docenti. Deroghe che però, per essere operative, dovranno trovarsi effettivamente nei contratti integrativi di mobilità e assegnazione provvisoria.
Si è parlato delle deroghe ai trasferimenti interprovinciali per genitori con figli fino a 12 anni e ai caregivers nel corso dello speciale in diretta su OS TV dedicato proprio al nuovo CCNL.
A rispondere Stefano Cavallini, del sindacato Anief.
“Proprio quello che si dice all’interno del contratto. Il CCNL dà la possibilità di avere queste deroghe“, esordisce il sindacalista.
“La specifiche riguarderanno i contratti integrativi, quelli riguardanti la mobilità e l’assegnazione provvisorie“, aggiunge.
Pertanto, “il contratto nazionale prevede ciò ma cosa ci sarà scritto nei contratti integrativi non lo possiamo sapere ancora. La cosa importante è che ci è stata data la possibilità di farlo“, conclude.
Quindi il CNNI stipulato tra Amministrazione e sindacati dovrà prevedere le deroghe, ma come applicarle sarà stabilito nel corso delle riunioni, che non sono state ancora avviate e quindi non è possibile rispondere al quesito.
Il Contratto, di per sé, non prevede la PRECEDENZA ma solo la possibilità di presentare la domanda.
LA RISPOSTA DI STEFANO CAVALLINI A PARTIRE DAL MINUTO 41:40
Cosa prevede il nuovo contratto scuola
Il Contratto prevede che il contratto integrativo sulla mobilità potrebbe individuare altre deroghe per quanto riguarda i vincoli triennali per i trasferimenti interprovinciali.
Le deroghe andrebbero a tutelare alcune categorie individuate nell’art. 36 del Contratto
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”
Si potranno dunque tutelare particolari categorie come lavoratori con disabilità, genitori con figli fino a 12 anni o caregiver familiari.
TESTO
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