Mobilità 2024, docenti in ruolo da settembre 2023 possono presentare domanda se hanno deroga anche se non stanno svolgendo anno di prova

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Sono partite le domande di mobilità docenti 2024 e chiaramente tutti gli interessati stanno accorrendo alla piattaforma di Istanze Online per poter inoltrare l’istanza.

Tuttavia, sono diverse le situazioni in cui non è chiaro come procedere. Nel corso del Question Time in diretta su OS Tv il 27 febbraio, un utente ha chiesto: “Vorrei sapere se posso fare domanda di mobilità in quanto mi hanno dato il ruolo a settembre, ma non sto svolgendo l’anno di prova perché sono in congedo facoltativo”.

A rispondere Attilio Varengo, della segreteria nazionale Cisl Scuola.

Si può fare la domanda di trasferimento, anche se è in congedo facoltativo, a patto che si rientri in una delle deroghe effetto dell’accordo integrativo stipulato il 21 febbraio“.

Domanda docenti

Tempistica:

  • Presentazione domande mobilità (docenti di tutti i gradi di istruzione): dal 26 febbraio al 16 marzo 2024
  • Comunicazione al SIDI dei posti disponibili: il termine ultimo è il 18 aprile 2024
  • Comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: il termine ultimo è il 23 aprile 2024
  • Pubblicazione movimenti (docenti di tutti i gradi di istruzione): 17 maggio 2024

ASCOLTA LA RISPOSTA DI ATTILIO VARENGO AL MINUTO 04:07 

TUTTE LE RISPOSTE

Le deroghe previste

Sono quelle dell’ Accordo 21 febbraio 2024 di integrazione e modifica del 18 maggio 2022

La domanda di mobilità può essere presentata da tutti i docenti che non hanno vincolo triennale di permanenza (tutti i docenti assunti nel 2022 sono liberi da vincoli) nella sede di assunzione  o che si trovano nelle condizioni previste dall’Integrazione del 21 febbraio. Si tratta delle seguenti categorie

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Come compilare la domanda: le guide del Ministero

Ordinanza n. 30 del 23 febbraio 2024 – personale docente, ATA ed educativo

CCNI 2022/25

Guida alla compilazione per immagini

La video guida alla compilazione

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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