Mobilità 2024, docenti con vincolo triennale dopo trasferimento interprovinciale. Ci sarà nuova deroga per l’assegnazione provvisoria?

Vincolo triennale mobilità dovuto a trasferimento/passaggio interprovinciale: riguarda anche l’assegnazione provvisoria?
Rispondiamo ad un quesito posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima i vincoli di permanenza triennale (nella scuola in cui si è ottenuta la titolarità, a seguito di trasferimento o passaggio) di cui al CCNI 2022/25 e discendenti dal movimento ottenuto o dalla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti. Quanto al vincolo per i docenti neoassunti, è stata prospettata una deroga al 2024/25 , tramite un emendamento al decreto milleproroghe
Vincoli mobilità
Nel CCNI 2022/25 sono presenti, come detto sopra, due vincoli dovuti alle procedure di mobilità e derivanti rispettivamente da:
- trasferimento in una delle scuole espresse nella domanda; trasferimento nel comune di titolarità attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale;
- trasferimento interprovinciale (a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati trasferiti).
- Vincolo preferenza puntuale
Ai sensi dell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa. Gli interessati non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.
- Vincolo movimento interprovinciale
Ai sensi dell’articolo 2/3 del CCNI 2022/25, il docente che ottiene trasferimento o passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) prima di tre anni dalla precedente (domanda).
Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti I-III-IV-VI-VII-VIII, del CCNI suddetto, qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
Il vincolo si applica dai movimenti per l’a.s. 2022/23.
- Deroghe (oltre a quelle già previste e sopra riportate)
I vincoli sopra riportati saranno mitigati dalla disposizione di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:
- volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
- volte al ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
- al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.
Sull’applicazione di tali vincoli sarà necessario attendere la contrattazione per capire se varranno come precedenza oppure no, nonché cosa si intende esattamente con “caregivers” e se va rispettato l’ordine tassativo previsto nel citato art. 42 del D.lgs. 151/01.
Assegnazione provvisoria
Sino allo scorso anno scolastico, le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni sono state disciplinate dal CCNI 2019/22, prorogato anche per le operazioni 2023/24, in virtù dell’intesa MIM-OO.SS. del 13 giugno 2023, e che dovrà essere riscritto.
Il summenzionato CCNI, lo scorso anno scolastico, ha permesso la presentazione della domanda a tutti i docenti di ruolo, nonché agli assunti da GPS sostegno e straordinario-bis, sebbene ancora a tempo determinato, senza vincolo alcuno, se non il possesso dei previsti motivi. Per l’a.s. 2024/25 non possiamo ancora dire nulla, se non che dobbiamo attendere almeno la riapertura del tavolo di contrattazione. Possiamo, tuttavia, affermare con certezza che i vincoli summenzionati (nel paragrafo “Vincoli mobilità”) riguardano soltanto trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra e non anche le assegnazioni provvisorie (almeno secondo il CCNI mobilità 2022/25). Sarà il CCNI sulle assegnazione e utilizzazioni a prevedere eventuali vincoli relativi a tali specifici movimenti (eventualmente legati a quelli relativi alla mobilità territoriale e professionale).
Quesito
Cos chiede una nostra lettrice:
Sono un’insegnante assunta a tempo indeterminato nell’anno 2022/23 da concorso ordinario. A maggio 2023, avendo avuto la deroga del vincolo triennale, ho ottenuto trasferimento interprovinciale. Vorrei sapere se potrò chiedere per l’anno scolastico 2024/2025 assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento ai genitori, essendo nuovamente vincolata per tre anni nell’attuale sede di titolarità.
La nostra lettrice, come afferma la stessa, è sottoposta al vincolo triennale dovuto al trasferimento interprovinciale. Lo scorso anno, i docenti nella sua medesima situazione hanno potuto presentare domanda. Per il prossimo, come detto sopra, non lo sappiamo, per cui dobbiamo attendere quantomeno il tavolo di contrattazione, fermo restando che il vincolo dovuto al trasferimento non riguarda anche le assegnazioni provvisorie.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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