Mobilità 2024, docente soprannumerario e domanda condizionata: quale tipo di posto indicare per primo?
Il docente dichiarato soprannumerario può presentare domanda di trasferimento condizionata. Anche per una diversa tipologia di posto? Trattamento docenti sostegno scuola primaria.
Cosa può fare il soprannumerario
Il docente, individuato quale soprannumero, è riammesso nei termini, ai fini della presentazione della domanda, entro 5 giorni dalla data di comunicazione della condizione di perdente posto, istanza che non va necessariamente presentata. Infatti, il docente individuato perdente posto può:
- presentare domanda condizionata
- presentare domanda volontaria
- non presentare domanda
Domanda condizionata o volontaria
Il docente può condizionare o meno la domanda al permanere della situazione di soprannumerarietà; in entrambi i casi, partecipa al movimento con le modalità e il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. L’istanza di trasferimento:
- si condiziona, rispondendo “NO” al quesito presente nel modulo domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
- non si condiziona, rispondendo “SI” al sopra riportato quesito.
Nel primo caso, qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto relativo alla stessa tipologia del docente perdente posto, quest’ultimo viene riassorbito nella scuola e non si tiene conto della domanda presentata.
Qualora il docente non condizioni la domanda, invece, anche nel caso in cui si liberi un posto nel corso dei movimenti, lo stesso non può rientrare nella scuola di titolarità. Non condizionando la domanda, inoltre, si perde la precedenza di cui al punto II dell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25, anche nel caso in cui sia trasferito d’ufficio, in quanto non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda non condizionata. La predetta precedenza, invece, si acquisisce presentando la domanda condizionata ovvero non presentando domanda (con conseguente trasferimento d’ufficio).
La domanda condizionata o meno va presentata, utilizzando l’apposito modulo pubblicato nella pagina del MIM dedicata alla mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). L’istanza va inoltrata all’ATP competente, per il tramite della scuola di servizio, entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (ossia il 23 aprile 2024).
Mancata presentazione della domanda
Il docente, che non esercita la facoltà di presentazione della domanda (dopo essere stato dichiarato perdente posto), è trasferito d’ufficio. Analogamente, è trasferito d’ufficio il docente che presenta domanda (condizionata o meno), ma non è soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse (l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio).
Perdenti posto: domanda già presentata e richiesta passaggio ruolo
Ai sensi degli articoli 19/5 e 21/10 del CCNI, qualora il docente individuato soprannumerario abbia già presentato (entro i previsti termini, ossia entro il 16 marzo u.s.) una precedente istanza di mobilità:
- la nuova istanza eventualmente presentata, in seguito alla dichiarazione di perdente posto, sostituisce la precedente;
- può presentare anche domanda di passaggio di ruolo, entro i previsti termini “prorogati” (ossia entro i 5 giorni successivi alla notifica con cui è stata comunicata la situazione si soprannumerarietà).
Trattamento perdenti posto scuola infanzia/primaria
Considerato il quesito, cui risponderemo di seguito, focalizziamo la nostra attenzione sul trattamento dei perdenti posto nella scuola primaria, secondo le disposizioni di cui all’art. 20 del CCNI 2022/25 e in base al quale:
- i docenti, che nel corso dei movimenti permangono nella situazione di soprannumero sono trasferiti d’ufficio, fermo restando che l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio;
- l’insegnante perdente posto, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), compila comunque il modulo domanda, indicando esclusivamente le proprie generalità ed il punteggio attribuitogli nella graduatoria interna. Il perdente posto di scuola speciale o di sostegno oppure a indirizzo didattico differenziato compila inoltre le apposite caselle, per precisare se si trovi o meno nel quinquennio di permanenza e riportare i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, è il dirigente scolastico a comunicare tutti i predetti dati all’ufficio territorialmente competente;
- l’insegnante perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. In tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata;
- il perdente posto, che presenti domanda di trasferimento, può condizionarla o meno al permanere della situazione di soprannumerarietà (vedi sopra come si condiziona la domanda). In entrambi i casi, l’interessato partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda;
- in caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio. Nella domanda condizionata si possono indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché si esprima, comunque, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano preferenze per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio, di cui all’art. 13/1, punto II), del CCNI 2022/25 (come detto sopra) è riconosciuto ai docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali;
- qualora nel corso dei trasferimenti si determini nella scuola di titolarità dell’interessato una disponibilità di posto, anche di lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata e il docente viene riassorbito nella scuola. Analogamente, per i docenti di sostegno, se nel corso dei trasferimenti si determini nella scuola dell’interessato una disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta nel modulo domanda, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata e il docente viene riassorbito nella scuola;
- qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) o nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo: è trasferito d’ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti; in subordine, viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà. Il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali; laddove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia. La predetta assegnazione in soprannumero avviene solo se, nel corso delle operazioni di trasferimento, non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell’ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà;
- quanto detto nei punti precedenti si applica anche agli insegnanti titolari di posto speciale o a indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.
Relativamente ai docenti di sostegno, il succitato articolo 20 del CCNI 2022/25 specifica anche che, qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i titolari di posto di sostegno l’ATP competente procede al loro trasferimento d’ufficio:
1. in una delle scuole del comune di titolarità, dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda nell’ambito della prima fase dei movimenti, inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo; in subordine (ossia se non è possibile sistemare il soprannumerario nel comune di titolarità)
2. il docente è trasferito d’ufficio in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo;
3. qualora non sia possibile sistemare il perdente posto di sostegno nell’ambito dell’intera provincia, secondo quanto detto ai punti 1 e 2, l’ATP competente lo assegna definitivamente (se ha superato il quinquennio di permanenza) o provvisoriamente (se non ha superato il quinquennio di permanenza) a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), nel comune di titolarità e, in assenza di posti nel predetto comune, in una scuola del comune più vicino a quello di ex titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà. L’assegnazione dell’ATP può avvenire anche su posti di lingua e, in subordine, su posti di istruzione per l’età adulta. L’interessato, se trasferito in via definitiva, ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale. Precisiamo che l’eventuale assegnazione di carattere provvisorio su posto comune (quindi per i docenti che non hanno ancora completato il quinquennio di permanenza su posto di sostegno) è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio; nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono insegnante di scuola primaria su posto di sostegno. Ho presentato domanda di mobilità volontaria, inserendo come preferenza solo il posto comune (non essendo più nel quinquennio). Sono risultata, però, soprannumeraria per dimensionamento scolastico. Dovendo fare domanda condizionata posso inserire come prima preferenza il posto comune e poi il posto di sostegno oppure sono obbligato ad inserire come prima preferenza il posto di sostegno? E se volessi fare comunque il passaggio sul posto comune dovrei comunque compilare la domanda cartacea che annulla quella già presentata al SIDI? In quest’ultimo caso concorrerei senza alcuna precedenza?
Condizionando la domanda, per cui nel corso dei movimenti potrebbe essere riassorbita, la lettrice deve indicare in primis il posto di titolarità e come seconda preferenza il posto comune (e se in possesso dei previsti requisiti anche quello di lingua). L’ordine indicato è dovuto al fatto che la lettrice (come tutti i soprannumerari) può essere riassorbita solo nel tipo posto relativamente al quale è stata dichiarata perdente posto. Il trasferimento su posto comune può chiederlo, come detto, nella medesima domanda condizionata in subordine al sostegno. Qualora volesse concorrere solo per posto comune, potrebbe presentare domanda non condizionata. Così facendo, però, perderebbe il diritto al rientro nella scuola di ex titolarità e il punteggio di continuità di servizio.
Infine, sia presentando domanda volontaria che condizionata, il soprannumerario non ha alcuna precedenza e nella prima fase, quella comunale, partecipa insieme a tutti gli altri docenti (non perdenti posto) con il punteggio spettante a domanda. Se non soddisfatto nelle preferenze espresse (con domanda sia condizionata che volontaria), il soprannumerario (compresi quelli che non hanno presentato domanda) è trasferito nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto. Qualora non possa essere trasferito d’ufficio nel comune di titolarità, il soprannumerario è trasferito sempre d’ufficio secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità. Quindi, il soprannumerario partecipa alla prima fase senza precedenza alcuna e, se non sistemato nel comune di titolarità, sarà il primo a muoversi nella fase provinciale, secondo quanto indicato nella summenzionata sequenza.
Le riposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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