Mobilità 2024: chi sono i docenti “vincolati” e in quali casi possono presentare domanda. Cosa comparirà su Istanze e quale allegato inserire

Mobilità 2024: l’ordinanza n. 30 del 24 febbraio 2024 ha disciplinato la normativa per la presentazione delle domande dal 26 febbraio al 16 marzo. Ma ci sono dei docenti che non possono partecipare ai movimenti perché “vincolati” da una disposizione normativa che in base all’anno di assunzione oppure alla tipologia di movimento ottenuto negli anni precedenti non permettere loro di presentare domanda per l’anno scolastico 2024/25.
I neoimmessi in ruolo 2023/24
La categoria più ampia è rappresentata dai docenti immessi in ruolo nel 2023/24, in qualsiasi grado di istruzione e da qualsiasi graduatoria (GaE, concorso, call veloce).
Il vincolo deriva dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 44/2023, che così dispone:
Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Il vincolo coinvolge anche i docenti assunti da concorso straordinario bis nell’anno scolastico 2022/23 con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023, perchè non hanno la retrodatazione giuridica.
Docenti che hanno già ottenuto trasferimento negli anni precedenti
L’elenco indicato dal sindacato UIL Scuola RUA
- I docenti che, nell’a.s. 2022/23 o 2023/24, hanno ottenuto un movimento nel proprio comune di titolarità con codice puntuale di scuola oppure di “comune” o “distretto”.
- I docenti che, nell’a.s. 2023/24, hanno ottenuto un movimento provinciale fuori dal proprio comune di titolarità con codice puntuale di scuola.
- I docenti che, nell’a.s. 2023/24, hanno ottenuto un movimento in altra provincia con codice puntuale di scuola.
Ricordiamo infatti che per i docenti che hanno ottenuto movimento interprovinciale su scelta sintetica (provincia, comune, distretto) il vincolo è stato eliminato con la sottoscrizione dell’Integrazione al CCNI del 21 febbraio 2024. Liberi dal vincolo i docenti che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale su scelta sintetica. NOVITÀ
Chi potrà presentare domanda nonostante il vincolo
Ci sono però dei docenti che, pur rientrando nei vincoli, potranno presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2024/25.
Si tratta delle categorie di docenti individuati nell’art. 30 del CCNL 2019/21 e poi confluita con estensione della platea nell’INtegrazione al CNNI 18 maggio 2022 Scarica il testo [PDF]
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
Ricordiamo inoltre che
- Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Cosa comparirà su Istanze online
La domanda telematica su Istanze online potrà essere presentata nel periodo 26 febbraio – 16 marzo.
I docenti “vincolati” che presentano la domanda riceveranno un ALERT dal sistema in cui si specificherà che la domanda sarà accettata solo nel caso in cui sia certificato il diritto derivante da uno dei casi previsti dalle Integrazioni al CCNI.
Pertanto i docenti interessati dovranno fare attenzione a compilare con esattezza la domanda (ma la raccomandazione vale per tutti), con le dovute autocertificazioni. In particolare l’ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe (oltre agli altri eventualmente necessari per le esigenze individuali).