Mobilità 2024/25, no domanda per docenti assunti da GPS 2023/24. Applicazione deroghe negli anni successivi?
Le domande di mobilità, ossia di trasferimento e passaggio, possono essere presentate dai soli docenti a tempo indeterminato. Info su assunti da GPS e vincolo cui sono soggetti.
Contratto
Il vigente CCNI mobilità 2022/25, sottoscritto in data 18/05/2022, sarà modificato in virtù di alcune novità che lo stesso dovrà recepire, quale ad esempio quella relativa alle deroghe sulla mobilità, nonché al punteggio aggiuntivo per i docenti che lavorano in aree a forte rischio di abbandono e per i docenti tutor/orientatore. Approfondisci
Applicazione
Così leggiamo nell’articolo 1/2 del CCNI 2022/25:
2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.
Dunque, la mobilità riguarda i soli docenti già assunti a tempo indeterminato. Tale precisazione è necessaria in virtù delle assunzioni straordinarie degli ultimi anni (da GPS e concorso straordinario bis), avvenute con incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono un docente neo-assunto ex art 59 con procedura di mini-call veloce Sostegno. Essendo intervenuta nelle ultime settimane una situazione di peggioramento delle condizioni fisiche di mio zio, presso la cui abitazione sono residente nella mia regione d’origine, ho ottenuto dall’ INPS la certificazione che attesta lo stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3 della legge 104/92. A tal riguardo vorrei informazioni in merito alla possibilità di partecipare alla procedura di mobilità per a.s. 2024/25, in deroga al vincolo triennale previsto per “eventi intervenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso”, allo scopo di venire incontro alle esigenze di assistenza attualmente determinatesi. I miei dubbi riguardano: 1. La tempistica: la domanda, di prassi si invia entro marzo ed io in quel mese sarò ancora contrattualmente un docente a tempo determinato. 2. La possibilità di usufruire della deroga in quanto nipote del familiare da assistere e non figlio, coniuge, ecc.
Precisiamo che il lettore ha partecipato alla procedura di cui al DL n. 44/2023, in quanto l’unica procedura straordinaria, almeno sino ad ora, che ha previsto lo svolgimento della Call veloce. Detto ciò, come sopra illustrato, le domande di trasferimento/passaggio possono essere presentate dai soli docenti a tempo indeterminato. Pertanto, il nostro lettore per l’a.s. 2024/25 non potrà sicuramente presentare domanda, in quanto ancora a tempo determinato.
Quanto alla possibilità di fruire delle previste deroghe dal prossimo anno scolastico (quando sarà di ruolo), ricordiamo che gli assunti dalla procedura in questione possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola ove hanno svolto l’anno di prova, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Il vincolo, stando alla lettera della disposizione normativa (art. 5/10 DL 44/2023), decorre dall’a.s. 2023/24, quello di assunzione a tempo determinato. Se da un lato sono necessari dei chiarimenti ministeriali in merito al predetto vincolo, dall’altro la norma è chiara: è possibile chiedere mobilità (territoriale/professionale e annuale) oppure ottenere incarichi di supplenza, soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio. Pertanto, non possiamo che attendere indicazioni ministeriali sull’eventuale applicazione delle deroghe di cui al CCNL 2019/21 (vedi di seguito) anche ai docenti assunti dalla medesima procedura da cui è stato individuato il lettore. Precisiamo ancora che l’espressione riportata dal lettore – “eventi intervenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso” – riguarda il vincolo previsto dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e non quello previsto per la procedura straordinaria in questione.
Per completezza di informazione ricordiamo che, ai sensi dell’art. 34 del CCNL 2019/21, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni e con la persona con disabilità da assistere nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. Tale deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92.
Il lettore, qualora la deroga si possa applicare anche agli assunti da GPS 2023/24, potrebbe rientrare tra i caregivers sopra citati, tuttavia al riguardo sono da chiarire diversi aspetti, primo fra tutti se, per fruire della deroga, va rispettato l’ordine tassativo indicato dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, ai fini della fruizione del congedo straordinario di cui alla legge 53/2000. Se coì fosse, ad esempio, un parente o affine entro il terzo grado potrebbe fruire della deroga a condizione che i soggetti prima indicati siano deceduti, mancanti o siano affetti da patologie invalidanti. Pertanto, al riguardo possiamo solo attendere che la misura venga declinata nel contratto sulla mobilità e che il MIM fornisca le necessarie indicazioni.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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