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Mobilità 2024/25: mi hanno revocato il trasferimento, cosa posso fare?

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Cosa può fare il docente cui è stato revocato il trasferimento ottenuto? A chi deve rivolgersi?

Mobilità 2024/25

Gli esiti della mobilità a.s. 2024/25 sono stati pubblicati il 17 maggio u.s. Al momento sono invece in atto le procedure relative alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, le cui domande da parte degli aspiranti potevano essere presentate entro il 24 giugno 2024.

Nonostante siano trascorsi due mesi e più, gli Uffici procedono ancora a delle revoche di trasferimento, come nel caso del quesito che riportiamo di seguito.

Quesito

Sono una docente della scuola primaria. Le scrivo perché, dopo aver ottenuto il trasferimento interprovinciale mi è stato revocato per una precedenza. Volevo sapere se ho diritto a chiedere di rivalutare la domanda, in modo che possano essere esaminate anche le sedi successive alla scuola assegnata che avevo inserito nella domanda. Posso fare qualcosa? Se si, cosa?

Presumiamo che la revoca del trasferimento sia stata notifica alla lettrice in questi giorni. Nel quesito la stessa chiede cosa può fare per aver esaminate le altre preferenze espresse, quindi successive a quella in relazione alla quale era stata soddisfatta. Generalmente, una rettifica dovrebbe comportare una sorta di “reazione a catena”, nel senso che non riteniamo possibile che le sia stato revocato il trasferimento e che lo stesso sia stato ottenuto da docenti con minor punteggio. In linea teorica, se alla lettrice spettava il trasferimento su una delle preferenze espresse ma successive a quella in cui lo avevo ottenuto, avrebbe dovuto comunque ottenere il movimento, sebbene in una scuola diversa da quella assegnata in precedenza, con conseguente revoca ad altro collega con punteggio inferiore.

Detto ciò, riportiamo cosa prevede il CCNI mobilità 2022/25 nel caso in cui si ritenga che siano stati lesi i propri diritti e quindi cosa la stessa potrebbe fare.

Ai sensi dell’articolo 17 del CCNI 22/25, qualora si considera l’atto lesivo dei propri diritti (nel caso in esame la revoca del trasferimento ottenuto e il mancato scorrimento delle preferenze successive a quella relativamente alla quale avevo ottenuto il movimento), la lettrice può percorrere diverse strade: 

  • esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda; 
  • in caso di mobilità interregionale, come si legge nel succitato art. 135, può adire anche la procedura di cui all’art. 484 del T.U. n. 297/94, che prevede un ricorso al Ministro della pubblica istruzione (oggi Ministro dell’istruzione e del Merito);
  • ricorrere ad altre forme di contestazione previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

Consigliamo alla lettrice di rivolgersi ad un sindacato, affinché possa essere meglio seguita nella vicenda. Per completezza riportiamo di seguito cosa fare per la richiesta di conciliazione, di cui avevamo già parlato in Mobilità docenti 2024: è il tempo di revoche trasferimenti, rettifiche, istanze di conciliazione e che riportiamo di seguito.

Richiesta tentativo conciliazione

L’art. 135 del CCNL 2007 prevede che il lavoratore depositi la richiesta di tentativo di conciliazione presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente (ambito territoriale provinciale o USR). La richiesta, limitatamente alla mobilità territoriale e professionale e alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato (come si legge al comma 4), deve essere presentata entro 15 gg dalla pubblicazione o notifica dell’atto. Trascorso tale termine è possibile comunque richiedere il tentativo di conciliazione, secondo le forme previste dall’art. 410.

Una volta presentata la richiesta, la procedura segue l’iter indicato nel succitato articolo 135 e si conclude con il verbale, stilato dall’ufficio di segreteria e relativo all’incontro tra le parti. Il verbale attesta l’esito della conciliazione ed è immediatamente esecutivo. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia successo, il verbale viene depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo deposita presso la cancelleria del tribunale per la dichiarazione di esecutività, fermo restando che il verbale, non appena viene redatto e sottoscritto è già esecutivo.  Nel caso in cui la conciliazione non abbia successo, il verbale viene comunque depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo depositerà presso la cancelleria del tribunale, così che sarà il giudice del lavoro a decidere sulla controversia.

L’art. 136 del CCNL 2007, infine, prevede anche che le parti possano concordare di affidare la decisione della controversia a un arbitro unico, secondo la procedura descritta dal successivo art. 137.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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