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Mobilità 2024/25 e deroghe ai vincoli, alcune domande respinte. Cosa si intende per “convivente di fatto” e “mancanza”

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Il docente neoassunto a.s. 2023/24, pur essendo soggetto al vincolo triennale, avrebbe potuto presentare domanda di mobilità se fosse rientrato in una delle previste deroghe. Cosa si intende per “mancanza” e chi sono i “conviventi di fatto”.

Vincolo neoassunti e deroghe

  1. Normativa: combinato disposto di cui all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL 36/2022 (convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79/2022), e all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023).
  2. Chi riguarda: i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24.
  3. Chi è escluso: docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso; docenti in soprannumero o esubero.
  4. Cosa comporta: la permanenza nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il periodo di prova.
  5. Cosa si può fare: durante i tre anni di vincolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
  6. Ulteriori deroghe: alle deroghe di cui al punto 3 si aggiungono quelle di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, recepite tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024 e riportate nell’OM 30/2024.

Le deroghe, di cui all’ultimo punto, garantiscono la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di personale docente e ai DSGA:

  • a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  • b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge n. 104/1992;
  • c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

  • d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge n.118/1971.

Le deroghe in questione, ricordiamolo, riguardano sia i docenti assunti in ruolo in via ordinaria, sia i docenti assunti in ruolo da straordinario-bis nell’a.s. 2023/24, sia i docenti sopposti al vincolo triennale a seguito di trasferimento nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice sintetico distretto sub comunale) oppure di trasferimento o passaggio ottenuto in una delle preferenze puntuali di sede (scuola) indicate nella domanda, sia i docenti che hanno ottenuto un movimento interprovinciale (trasferimento o passaggio) in una delle preferenze puntuali di sede (scuola) espresse nella domanda.

In vista del quesito cui rispondere, chiariamo adesso cosa si intende con convivente di fatto e con mancanza. 

Convivente di fatto

L’art. 42 del D.lgs. 151/01 (quello sopra richiamato per le deroghe) è stato modificato dal D.lgs. n. 105/2022, che rinvia all’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016 per la definizione di convivente di fatto:

Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Sono, quindi, conviventi di fatto due persone unite da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza che non abbiano rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Mancanza

Quanto al concetto di mancanza, con lo stesso non può intendersi, ad esempio, il fatto che non si sia disponibili all’assistenza ovvero che non si conviva con il soggetto con disabilità. Come scritto dalla Corte d’Appello Perugia Sez. lavoro, Sent. (16-05-2020), infatti, la mancanza non si riferisce a una circostanza puramente accidentale, come la situazione di convivenza, suscettibile di essere modificata in qualsiasi tempo a discrezione del soggetto interessato, ma assume una valenza di carattere naturalistico, corrispondente, cioè, all’oggettiva inesistenza del congiunto di grado anteriore, il cui effetto, ai fini della possibilità di assistenza al disabile, è, per l’appunto, equivalente a quello della morte e dell’incapacità derivante da patologie invalidanti”.

La mancanza, in definitiva, si riferisce all’oggettiva inesistenza ed è equivalente a circostanze quali ad esempio la morte. Approfondisci leggendo su PLUS “Congedo biennale per assistenza al familiare disabile: cosa si intende per “mancanza” e patologie invalidanti al fine di poter scorrere i gradi di parentela

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Neoimmesso in ruolo nell’a.s. 2023/2024. Sono caregiver convivente di soggetto (nonno) con patologie riconosciute  (L.104/92 art.3 co.3). Ho inoltrato la domanda di trasferimento entro il 16 marzo, in virtù della deroga dovuta alla condizione prima descritta, indicando di essere convivente di fatto-convivente di soggetto con disabilità grave nonché parente o affine entro il terzo grado convivente. Ho indicato ciò perché sono l’unico convivente del soggetto e perché parente di secondo grado con altri parenti non sempre disponibili (quindi mancanti). La domanda, però, non mi viene convalidata perché, mi dice l’ATP, non rientro nel punto 1, in quanto per convivente si intende il coniuge secondo il DLGS 151/01, e nemmeno nel punto 5, poiché per “mancanza” si intende non esistenza. E’ corretto? 

Il nostro lettore, dunque, neoimmesso in ruolo nel 2023/24 è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione sopra descritto. Lo stesso ha presentato istanza di mobilità per l’a.s. 2024/25, credendo di rientrare nelle deroghe di cui alla lettera c) – punti 1 e 5 sopra riportati:

  • c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;


5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

L’ATP, però, non ha convalidato la domanda, ritenendo che il lettore non rientri in nessuna delle sopra riportate deroghe. Non c’è dubbio che il collega non rientri nel punto 1 sopra riportato, perché non può considerarsi convivente di fatto in quanto, ai sensi dell’art. 1/36 della legge n. 76/2016, i conviventi di fatto non possono essere legati da rapporti di parentela (come nel caso del lettore). Quanto alla deroga di cui al punto 5, per rientrarvi, i soggetti di cui ai punti precedenti devono essere deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti. Il lettore parla di mancanza intendendo con ciò la mancanza di disponibilità all’assistenza, ma per mancanza (come detto sopra), deve intendersi una condizione equivalente alla morte o alle patologie invalidanti. Pertanto, si ritiene che l’ATP abbia operato correttamente (a meno che, ribadiamo, i soggetti di cui ai sopra richiamati punti 1-4 siano effettivamente mancanti, intendendo con ciò quanto prima chiarito). 

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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