Mobilità 2024/25: docenti assunti GPS, vincolo triennale preferenza e richiesta ricongiungimento ai figli. Info utili

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Terminate la vacanza natalizie si pensa già alla prossima mobilità e gli interessati si pongono diversi dubbi sul fatto di poter presentare o meno domanda nonché sul come presentarla. Vincolo dovuto a movimento, richiesta ricongiungimento e assunti da GPS.

Mobilità 2024/25

Premettiamo che le risposte fornite di seguito si basano sul vigente CCNI 2022/25, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, sottoscritto in data 18/05/2022 e che dovrà essere modificato in virtù di alcune novità che lo stesso deve recepire, quale ad esempio quella relativa al punteggio aggiuntivo per i docenti che lavorano in aree a forte rischio di abbandono e per i docenti tutor/orientatore. Approfondisci 

In  attesa della riscrittura ovvero della modifica del CCNI e stando alle disposizioni vigenti, rispondiamo ad alcuni dei tanti quesiti giunti in redazione riguardo alla prossima mobilità.

Quesiti

D1. Sono una docente neoassunta nell’anno scolastico 2022/2023. Ho chiesto la mobilità e l’ho ottenuta in una delle scuole scelte ma non in una delle di quelle che sono nel comune di residenza. Posso fare nuovamente domanda di mobilità o sono sottoposta al vincolo triennale?

R1. La lettrice non specifica se il movimento è stato provinciale o interprovinciale, tuttavia la risposta è negativa in entrambi i casi: la lettrice non potrà presentare domanda, in quanto soggetta al vincolo di cui all’art. 2/2 (se trattasi di trasferimento provinciale) o di cui all’articolo 2/3 (se trattasi di trasferimento interprovinciale) del CCNI 2022/25. In base al citato articolo 2/2, il docente trasferito in una delle scuole indicate nella domanda, potrà presentare istanza dopo tre anni; non sono soggetti al vincolo in questione i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del citato CCNI nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle  preferenze espresse. In base, invece, all’art. 2/3 del CCNI 2022/25 il docente che ottiene un trasferimento interprovinciale, a prescindere dalle preferenza in relazione alla quale  stato soddisfatto, potrà presentare domanda dopo tre anni; non sono soggetti a tale vincolo, i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, del citato CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una
qualunque sede della provincia chiesta. La nostra lettrice, in definitiva, potrà presentare domanda nel corso del 2025/26 per l’a.s. 2026/27 ( infatti vincolata per gli aa.ss. 2023/24, 2024/25, 2025/26).

Precisiamo che il vincolo succitato dovrebbe essere “ammorbidito” dalla disposizione di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (che dovrebbe essere firmata a breve), secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con: il figlio di età inferiore a 12 anni; la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. Tale deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92. Al riguardo, però, al fine di dare informazioni più dettagliate, si deve attendere la declinazione della disposizione nel CCNI sulla mobilità.

D2. Ho avuto tramite call veloce immissione in ruolo per sostegno a Milano. Il prossimo anno posso avere il trasferimento in altra regione per ricongiungimento al figlio minore di 12 anni? Mi chiedo anche semmai la domanda uscisse prima della prova per ufficializzare il ruolo, si può presentare con riserva? Grazie.

R2. Come si evince dal quesito, la nostra lettrice è stata assunta da GPS sostegno prima fascia con la Call veloce (ossia in una provincia/regione diversa da quella di inclusione in GPS) nel corrente anno scolastico. Come tutti gli altri assunti da tale procedura, la lettrice è stata assunta nel 2023/24 a tempo determinato, nel corso del quale sta svolgendo l’anno di prova, superato il quale deve svolgere una lezione simulata; superati anno di prova e lezione simulata, la lettrice sarà assunta e confermata in ruolo con decorrenza giuridica a.s. 2023/24. Tale doverosa premessa, per evidenziare che, quando si presenteranno le domande di mobilità ( in genere tra marzo e aprile), la stessa è una docente a tempo determinato, per cui non potrà presentare l’istanza. La possibilità di presentazione della domanda di mobilità con riserva, ad oggi, non è prevista. A quanto detto aggiungiamo che gli assunti da GPS sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione (dove, stando alla lettera della disposizione normativa – DL 44/2023 – devono prestare tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione).

D3. Buonasera sono una Docente di scuola Primaria. Avrei necessità di un informazione SE DOVESSERO aprire la Mobilità. Io insegno in una provincia in Sardegna che non è la mia. Ho la residenza in provincia di Cagliari in un paese mentre mio figlio di 8 anni e mio marito hanno la residenza in provincia di Cagliari ma non nello stesso paese. Ora mi chiedo, è necessario per l’avvicinamento al figlio minore avere la stessa residenza? Se fosse così da quanti mesi, prima della EVENTUALE DOMANDA DI MOBILITÀ, devo essere residente nella stessa casa con mio figlio? Grazie per la disponibilità

R3. Premettiamo che, nell’ambito dei trasferimenti, il ricongiungimento dà punteggio e non è un requisito necessario ai fini della presentazione della domanda. Detto ciò, rispondiamo alla lettrice che, per chiedere ricongiungimento al figlio, la stessa dovrebbe essere senza coniuge ovvero separata giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale. Così leggiamo nella Tabella A di valutazione dei titoli allegata al CCNI 2022/25:

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli Punti 6.

Alla luce di quanto detto, la lettrice non potrà chiedere ricongiungimento al figlio (e quindi ottenere ulteriori 6 punti), considerato che afferma di essere spostata, tuttavia le saranno attribuiti punti 3 per l’esistenza del figlio (di età superiore a 6 anni e inferiore a 18). Resta ferma la possibilità di presentare domanda e ottenere l’eventuale trasferimento.

Precedenze

Per completezza di informazione, considerato quanto risposto nei primi due quesiti, riportiamo di seguito quali sono le precedenze previste dall’art. 13/1 del CCNI 2022/25, nell’ordine previsto dal medesimo:

  1. I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  2. II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  3. III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  4. IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  5. V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  6. VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  7. VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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