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Mobilità 2024/25, docente titolare alla primaria con diploma magistrale. Può chiedere passaggio all’infanzia

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Il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, abilitante per la scuola primaria, lo è altrettanto per l’infanzia. Quali altri requisiti sono necessari per il passaggio di ruolo.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Da qualche anno sto pensando di chiedere il passaggio di ruolo dalla primaria all’infanzia. Sono di ruolo dal 2012 alla primaria. Ho il diploma di istituto magistrale conseguito nel 1993 e l’abilitazione solo per la scuola primaria. So che, se ottenessi il passaggio all’infanzia, dovrò fare l’anno di prova. Nel caso dovessi poi pentirmi, potrei richiedere il passaggio di ruolo alla primaria? Dovrei rifare l’anno di prova alla primaria?

Rispondiamo alla nostra lettrice, riportando di seguito quali sono i requisiti richiesti per il passaggio di ruolo nonché il valore abilitante del diploma magistrale di cui la stessa è in possesso nonché cosa si intende con passaggio di ruolo di ritorno e relative conseguenze in riferimento allo svolgimento dell’anno di prova.

Requisiti passaggio di ruolo

Sono indicati nell’articolo 4 del CCNI 2022/25 (che dovrà essere modificato per recepire alcune novità legislative), ai sensi del quale, ai fini del passaggio di ruolo sono necessari i requisiti di seguito riportati:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di titolarità, al momento della presentazione della domanda;
  2. abilitazione specifica per il grado di istruzione/classe di concorso richiesta.

Nella nota 1 riferita all’espressione “specifica abilitazione“, come anche al termine “abilitazione” (presente nella parte in cui si indicano i requisiti richiesti per il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e in quella per la primaria), leggiamo quanto segue:

(1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10/3/1997 e del DPR del 25 marzo 2014 …

Diploma magistrale e abilitazione

Dunque, ai sensi dei sopra riportati DM 10/3/1997 e DPR del 25 marzo 2014, sono abilitanti:

  • per i posti comuni di scuola primaria, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998, incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
  • per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998, incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Passaggio di ruolo di ritorno

Con passaggio di ruolo di ritorno si intende il passaggio ad un ruolo in cui in precedenza si era titolari: è questo il caso, ad esempio di un docente, titolare presso la scuola primaria, che chiede e ottiene il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia; lo stesso docente, successivamente, chiede e ottiene il passaggio di ruolo per la primaria; in tal caso ritorna nel “vecchio” ruolo di titolarità e tale movimento è comunemente detto passaggio di ruolo di ritorno, in quanto si ritorna ad un ruolo di precedente titolarità.

Nel caso sopra descritto, ossia di un passaggio di ruolo di ritorno, il docente non deve svolgere nuovamente l’anno di formazione e prova, in quanto già superato nel ruolo ottenuto, come leggiamo nell’annuale nota sull’anno prova:

Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti: 

  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra illustrato, affermiamo che la lettrice:

  • potrà chiedere il passaggio di ruolo per la scuola dell’infanzia, in quanto abilitata anche per tale grado di istruzione, essendo in possesso del diploma magistrale (che gli ha permesso l’immissione in ruolo nella primaria) e avendo superato l’anno di prova per la primaria (considerato l’anno di assunzione, infatti, riteniamo che lo abbia superato);
  • se ottiene il succitato passaggio, dovrà svolgere l’anno di prova presso la scuola dell’infanzia (com’è consapevole la stessa lettrice);
  • potrà, successivamente, chiedere il passaggio di ritorno alla scuola primaria e, se lo otterrà, non dovrà svolgere nuovamente l’anno di prova.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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