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Mobilità 2023, docenti neoassunti e disabilità: vincoli ed eccezioni

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Non tutti i docenti neo immessi in ruolo sono soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità. Vediamo di chi si tratta.

Tempistica mobilità

Le domande di mobilità sono state presentate dagli interessati entro il 21 marzo u.s., per cui se ne attendono adesso gli esiti. Nel frattempo, gli ATP stanno inviando le lettere di notifica e convalida delle istanze presentate. Di seguito la tempistica relativa a tutte le operazioni di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra:

  • Presentazione domande: 6 – 21 marzo 2023 (già effettuata)
  • Comunicazione posti disponibili al SIDI: termine ultimo 27 aprile 2023
  • Comunicazione domande di mobilità al SIDI: termine ultimo 2 maggio 2023
  • Pubblicazione movimenti: 24 maggio 2023

Vincolo triennale neoassunti

I docenti di tutti i gradi di istruzione neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2022/23, sono sottoposti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità, derivante dal combinato disposto di cui all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 [sostituito dall’art. 44/1,  lettera g), del DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022] e all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 [modificato dall’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022]:

[…] Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. 

Dunque, i neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2022/23, devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Neoassunti 2022/23

Ricordiamo che, per il solo a.s. 2023/24, i docenti neoassunti hanno avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento con “riserva”. L’istanza sarà convalidata nel solo caso in cui venga emanato un apposito provvedimento legislativo che interpreti, favorevolmente agli stessi (neoassunti 2022/23), quanto disposto dal succitato art. 44 del DL n. 36/2022. Viceversa, la domanda non sarà convalidata e il vincolo scatterà dal corrente anno scolastico. Qui le ultime notizie in merito

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente di sostegno della scuola dell’infanzia neo immessa da GaE 2022/2023. Sono beneficiaria legge 104/92 art. 3 comma 1 (quindi NON in gravità) e possiedo una invalidità civile dell’80% (quindi superiore a 2/3). Ho prodotto domanda di mobilità, riuscirò a bypassare il vincolo triennale nella mia condizione?

Il vincolo triennale, come detto sopra, non si applica ai docenti dichiarati soprannumerari o in esubero e ai docenti che fruiscono dell’articolo 33, comma 5 o 6, della legge n. 104/92. Il comma 5 riguarda chi assiste un soggetto con grave disabilità, per cui non interessa alla nostra lettrice, mentre la riguarda il comma 6, ove leggiamo:

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Dunque, il vincolo triennale non si applica ai docenti con grave disabilità, a condizione (come leggiamo nel sopra riportato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017) che il riconoscimento della grave disabilità sia successivo alla presentazione della domanda per la partecipazione al relativo concorso; nel caso dei docenti inclusi in GaE, il predetto riconoscimento deve essere successivo alle domande di aggiornamento (anche annuale) delle stesse graduatorie. Pertanto, la nostra lettrice, essendo una docente con disabilità non grave, è soggetta al vincolo triennale, a meno che non sia approvata la proroga per i neoassunti a.s. 2022/23 (come la nostra lettrice) e la domanda le sarà convalidata.

La consulenza

È possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

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