Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Mobilità docenti 2023/24, due punti per due corsi di perfezionamento nello stesso anno accademico?

WhatsApp
Telegram

La legge n. 33/2022 ha introdotto la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi universitari. E’ possibile iscriversi a due corsi di perfezionamento e averli valutati nella mobilità?

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Sono un insegnante a tempo indeterminato e vorrei sapere se la normativa consente di frequentare contemporaneamente due corsi di perfezionamento di 1500 ore per poter aggiungere 2 punti invece di 1 nella mobilità del prossimo anno.

Iscrizione contemporanea a due corsi universitari

Legge e DM attuativo

Ai sensi della succitata legge n. 33/20022 e del DM n. 930/2022 (attuativo della medesima legge), è possibile iscriversi contemporaneamente:

  • a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, a condizione che i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. Si evidenzia che l’iscrizione è possibile qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative;
  • a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione
  • a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.

Non è invece possibile procedere alla doppia iscrizione nei seguenti casi:

  • corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si applica l’articolo 7 del DM 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste;
  • due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.

FAQ

Al fine di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla succitata nuova disposizione, il MUR ha pubblicato una serie FAQ, una delle quali dedicata all’iscrizione contemporanea a due corsi di perfezionamento:

D. Nell’ambito della legge 33/2022 e del D.M. 930/2022 come sono da considerare i corsi di perfezionamento? Inoltre, sarebbe possibile iscriversi a due corsi di perfezionamento?

R.  I corsi di perfezionamento di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), della legge 341/1990 sono percorsi di studio non contemplati dall’art. 1 della legge n. 33/2022. L’iscrizione a più corsi di perfezionamento resta ammessa.

Dunque, alla luce della sopra riportata FAQ, è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di perfezionamento.

Risposta al quesito

La risposta al quesito del nostro lettore è positiva, nel senso che lo stesso può iscriversi contemporaneamente a due corsi di perfezionamento da 1500 ore (e 60 CFU), tuttavia, stando al CCNI 2022/25 che disciplina la mobilità, gliene verrà valutato soltanto uno. Così, infatti, leggiamo nella Tabella 2 (sezione A3) allegata al predetto Contratto:

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)
– per ogni corso……………………………………………………………. Punti 1
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

Dunque, per lo stesso anno accademico è valutabile solo un corso. Ciò, come detto, ai sensi del CCNI 2022/25, sottoscritto prima del varo della legge n. 33/2022.

Il Ministero, alla luce della novità introdotta, potrebbe cambiare la succitata disposizione contrattuale, in fase di modifica del summenzionato CCNI. Ad oggi, tuttavia, non se n’è parlato, in quanto MI e sindacati si sono concentrati sui vincoli per i neoassunti e non. Attendiamo che venga sottoscritto il nuovo CCNI.

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

“Apprendimento innovativo”, un nuovo ambiente che permette al docente di creare un’aula virtuale a partire da una biblioteca didattica di contenuti immersivi. Cosa significa?