Mobilità 2022, sui vincoli ecco cosa è previsto. Chiarimenti in merito ai docenti assunti nell’anno scolastico 2020-21

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Si è tenuta la riunione tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e i sindacati in merito all’ordinanza ministeriale per l’anno scolastico 2022-23.

La bozza dell’ordinanza presentata dal Ministero contiene i termini di scadenza per la presentazione delle istanze e quelli di pubblicazione dei movimenti.

Oltre ad essere confermati tutti i vincoli di legge contenuti nel Contratto  l’Amministrazione, in sede di incontro, ha chiarito, in riferimento ai blocchi, in particolare la posizione dei docenti assunti in ruolo nell’a.s. 20/21:

  • è confermato che tali docenti, come per quelli assunti in ruolo nell’a.s. 2021/22, se soddisfatti nella mobilità per l’a.s. 22/23, acquisiscono una nuova titolarità che li blocca per 3 anni nella scuola ottenuta (22/23-23/24-24/25).
  • che qualora decidano di partecipare alla mobilità per l’a.s. 2022/23, potranno produrre solo domanda di trasferimento (al fine di acquisire la nuova titolarità) e non anche (o solo) domanda di passaggio di cattedra e di ruolo, anche se hanno già superato l’anno di prova e formazione. Ciò perché per tale movimento resta il vincolo di legge recepito dal contratto che opera infatti anche per i passaggi di cattedra e di ruolo, per cui, per l’a.s. 2022/23 sarà permesso loro solo di inoltrare domanda di trasferimento (mobilità territoriale).

Come elemento di novità, rispetto agli altri anni, l’Ordinanza prevedrebbe che anche le domande dei docenti per la compilazione della graduatoria interna di istituto siano effettuate in modalità online, attraverso il rilascio di idonee funzioni alle istituzioni scolastiche e agli Uffici territoriali competenti. [dal report UIL Scuola]

Mobilità 2022/23, le date per presentare la domanda: dal 28 febbraio i docenti, dal 2 marzo gli ATA. A maggio gli esiti. BOZZA ORDINANZA

Pertanto, le domande di mobilità del personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente devono essere trasmesse all’Ufficio territoriale competente attraverso il portale Istanze on line del sito del MI.

Su questo punto l’Amministrazione si è però riservata una maggiore riflessione per valutare l’impatto di una novità del genere, che prevedrebbe l’obbligo da parte di tutti i docenti presenti nell’organico di una scuola di accedere alla procedura online con l’inserimento anche di tutti gli allegati previsti per la valutazione della posizione all’interno della graduatoria interna di istituto. Si è quindi riservata di valutare il rinvio di tale procedura online.

La posizione della Uil Scuola

La Uil Scuola non è entrata nel merito dei punti previsti dall’ordinanza e ha ribadito la propria posizione:

  • il contratto siglato da una sola sigla sindacale è un “non contratto”;
  • è un contratto peggiorativo nel merito rispetto al precedente;
  • nella forma mancano i presupposti di legittimità.

Nello stesso tempo non ci siamo assolutamente opposti all’avvio della procedura di presentazione delle domande, anzi, abbiamo ribadito, che anche ad operazioni avviate, noi restiamo del parere che possa venir meno il comportamento antisindacale e la trattativa possa continuare. Nelle more facciamo fare domande a tutti.

Ciò, al fine di riavviare la trattativa sulla riapertura del CCNI della mobilità per tutti i lavoratori del comparto, personale docente, educativo ed ATA, con l’intento di armonizzare le norme legislative ed il contenuto del CCNI con, in particolare, l’obiettivo di eliminare i vincoli di legge che sono stati invece riportati interamente nel Contratto.

Nelle more della procedura ex art 28, stiamo verificando con l’Ufficio legale un’azione tesa a rivendicare il trasferimento dei docenti sulla base del contratto scaduto e poi rinnovato da questo “non contratto”, non riconoscendo la legittimità giuridica di quest’ultimo.

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