Mobilità 2022: domande, preferenze, aliquote, vincoli. SCHEDA UIL
Possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2022/23 tutti i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i neo immessi in ruolo l’1/9/2021) anche con assunzione solo giuridica.
Il sindacato spiega cosa
- Docenti assunti in ruolo entro l’a.s. 2019/20
- Docenti assunti in ruolo a.s. 2020/21
- Docenti assunti in ruolo a.s. 2021/22
MOVIMENTI FUORI PROVINCIA PER L’A.S. 2022/23
Se presentano domanda per l’a.s. 2022/23 e ottengono il trasferimento in una scuola in altra provincia utilizzando come preferenza qualsiasi codice (puntuale di “scuola” oppure sintetico di “comune”, “distretto” o “provincia”):
- Domanda di trasferimento/passaggio: NO per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25.
Blocco triennale per aver ottenuto mobilità interprovinciale aa.ss. 22/23-23/24-24/25
Il vincolo non si applica:
a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA/UTILIZZO/ART. 36 CCNL 2007 PER GLI AA.SS. 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Nel caso in cui i docenti assunti l’a.s. 2021/22 non presentino domanda per l’a.s. 2022/23 o non la ottengano, non potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione o supplenza art. 36 CCNL 2007 per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24.
(Vale infatti il blocco “Azzolina” di tre anni di “effettivo servizio” nella scuola di attuale immissione in ruolo aa.ss. 21/22-22/23- 23/24).
Nel caso in cui ottengano invece il trasferimento acquisendo una nuova titolarità, il blocco vale per tre anni a decorrere dall’1/9/22 (aa.ss. 22/23-23/24-24/25).
Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).
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