Mobilità 2022, domanda condizionata per docenti soprannumerari: come inserire le preferenze
Il docente dichiarato soprannumerario che partecipa alla mobilità può presentare domanda di trasferimento volontaria o condizionata.
Nel primo caso (domanda volontaria) può esprimere le preferenze nell’ordine che più gradisce e partecipa alla mobilità con il punteggio spettante senza alcuna precedenza determinata dalla sua condizione di docente soprannumerario.
Con la domanda volontaria il docente perde il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità e, in seguito al trasferimento, perderà tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola.
Nel secondo caso (domanda condizionata) il docente deve esprimere le preferenze secondo regole precise al fine di avere il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità.
Non condizionare la domanda determina la perdita di tale diritto
Come condizionare la domanda
Per condizionare la domanda il docente deve seguire regole differenti a seconda dell’anno scolastico in cui è stato individuato soprannumerario.
Due sono, infatti, le condizioni in cui si può trovare:
1- docente dichiarato soprannumerario in un anno scolastico precedente (all’interno dell’ottennio) rispetto a quello in cui presenta domanda di trasferimento
2- docente dichiarato soprannumerario nell’anno scolastico in cui presenta domanda di trasferimento
Docente dichiarato soprannumerario in un anno scolastico precedente (all’interno dell’ottennio) rispetto a quello in cui presenta domanda di trasferimento
Questo docente è stato già trasferito con domanda condizionata e risulta, pertanto, titolare in un’altra scuola.
Per condizionare la domanda dovrà, quindi, esprimere come prima preferenza la scuola nella quale è stato dichiarato soprannumerario, dove chiede il rientro con precedenza.
Tale precedenza, prevista nell’art.13 comma 1 punto II) del CCNI, è valida per un ottennio se viene presentata ogni anno domanda condizionata per il rientro nella scuola
Docente dichiarato soprannumerario nell’anno scolastico in cui presenta domanda di trasferimento
Questo docente risulta ancora titolare nella scuola che, quindi, non potrà essere inserita come preferenza nella domanda di trasferimento.
Per condizionare la domanda è indispensabile, in questo caso, indicare, in una specifica sezione del modulo domanda, selezionando la relativa casella, di voler rimanere nella scuola, chiedendo che la domanda di trasferimento venga annullata se nella scuola dovesse liberarsi un cattedra durante i movimenti. Il docente soprannumerario, quindi, se ha interesse a rimanere nella scuola di titolarità e intende partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito, quindi, al trasferimento del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.
Nell’indicazione delle preferenze il docente, individuato quale soprannumerario, che presenta domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).
Se nella stessa domanda si indicano sia preferenze analitiche sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.
Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.
Se nella domanda condizionata vengono espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
Qualora nel corso dei trasferimenti si determina nell’istituto di titolarità una disponibilità di cattedra non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal Dirigente scolastico.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).
È possibile seguire le notizie e le schede di approfondimento in Mobilità
È possibile partecipare al nostro forum di reciproco aiuto