Mobilità 2022, docenti assunti su sostegno senza abilitazione non possono chiedere trasferimento su posto comune

Mobilità docenti: nelle prossime settimane il Ministero indicherà le date utili per la presentazione delle domande su Istanze online. Analizziamo l’ipotesi di contratto, alla luce delle ultime novità. E’ possibile richiedere consulenza specifica a [email protected]
Un chiarimento è doveroso per gli insegnanti di sostegno
All’art. 3 comma 8 dell’ipotesi di CCNI per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo del triennio 2022/25 leggiamo
“Il personale docente titolare su posto di sostegno della scuola secondaria, ma privo del titolo di abilitazione all’insegnamento su posto comune, non può presentare domanda di mobilità territoriale per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune.”
Tale precisazione è dovuta perché in seguito all’espletamento del concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e le assunzioni da GPS finalizzate al ruolo in base all’art. 59 comma 4 del Decreto Sostegni, vi sono attualmente docenti titolari su posto di sostegno, privi però del titolo di abilitazione per la classe di concorso posto comune.
Va anche detto che il docente assunto su posto di sostegno deve assolvere il vincolo quinquennale su posto di sostegno prima di poter richiedere il trasferimento su posto comune, quindi il problema potrebbe ripresentarsi solo nei prossimi anni.
Nel frattempo si spera che lo stallo relativo al conseguimento delle abilitazioni, anche dei docenti di ruolo, possa essersi risolto.
Mobilità 2022, si potrà presentare una sola domanda ed esprimere fino a 15 preferenze