Mobilità 2022/23, sono un docente di sostegno. Quali domande posso presentare? FAQ

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Trasferimento e passaggio di ruolo sostegno-posto comune: quando si può chiedere l’uno e quando l’altro; requisiti e compilazione della domanda; quali vincoli. FAQ

FAQ

Trasferimenti e passaggi di ruolo

D. Sono un docente di ruolo su sostegno nella scuola secondaria di I grado. Posso chiedere passaggio alla materia?

R. Il docente di sostegno può chiedere il trasferimento (non si tratta di passaggio) su classe di concorso/posto comune nel medesimo grado di istruzione, a condizione che abbia superato il vincolo di permanenza quinquennale su sostegno e sia in possesso dell’abilitazione all’insegnamento su posto comune.

D. Sono titolare su sostegno dall’a.s. 2017/18. Posso presentare domanda di trasferimento su posto comune?

R. Sì, in quanto nel computo del quinquennio di permanenza su sostegno va calcolato anche l’anno in corso (calcolo 5 anni: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22).

D. Sono docente di ruolo su sostegno nella scuola secondaria di I grado. Posso presentare domanda di passaggio per la secondaria di II grado su materia? 

R. La domanda di passaggio di ruolo su classe di concorso/posto comune può presentarla, a condizione che:

  • abbia superato il vincolo quinquennale di permanenza su sostegno;
  • abbia superato l’anno di prova;
  • sia in possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione/classe di concorso richiesta

D. Sono un docente di ruolo su sostegno nella scuola secondaria di I grado. Posso presentare domanda di passaggio per la scuola secondaria di II grado su materia e in subordine su sostegno? Quante domande devo presentare? 

R. Come detto nella risposta precedente, per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo su classe di concorso/posto comune è necessario aver superato il vincolo quinquennale su sostegno (oltre ad aver superato l’anno di prova ed essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso/grado di istruzione richiesto). La domanda da presentare (se in possesso dei predetti requisiti) è unica, indicando l’ordine di gradimento del tipo di posto da considerare per il passaggio: classe di concorso/posto comune oppure posto di sostegno. Considerato che intende dare priorità al passaggio di ruolo su posto comune, nel modulo (ci riferiamo alla modulistica dello scorso anno, in attesa della nuova) dovrà inserire il numero 1 in corrispondenza della voce “posto normale” e il numero 2 in corrispondenza della voce “posto di sostegno”.

D. Sono un docente titolare su sostegno nella scuola secondaria di I grado, ma non ho superato il vincolo quinquennale. Posso presentare domanda di passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado? 

R. Sì, ma soltanto per posto di sostegno, a condizione che: abbia superato l’anno di prova e sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il grado di istruzione richiesto.

D. Ottenendo il passaggio di ruolo su sostegno, il vincolo quinquennale va solo completato o riparte da capo?

R. Il vincolo quinquennale riparte da capo.

Vincolo permanenza nella scuola di titolarità

D. Ottenendo il trasferimento/passaggio di ruolo provinciale su posto comune/sostegno, a quali vincoli sono sottoposto?

R. In caso di trasferimento/passaggio provinciale, sarà sottoposto al vincolo triennale di permanenza nella scuola ottenuta:

  • solo se soddisfatto in una preferenza puntuale (ossia in una delle scuole indicate) oppure nel comune di titolarità (anche tramite preferenza sintetica “distretto sub comunale”).

Oltre al vincolo di permanenza nella scuola di titolarità, in caso di passaggio di ruolo su posto di sostegno sarà sottoposto al vincolo quinquennale su tale tipo di posto.

D. Il vincolo triennale di cui sopra (ossia se soddisfatti, nelle domande provinciali, in una preferenza su scuola ovvero nel comune di titolarità) si applica a tutti o vi sono eccezioni?

R. Sono esclusi dal vincolo succitato, i docenti:

  • beneficiari delle precedenze, di cui all’art. 13 del CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  • trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

D. Ottenendo il trasferimento/passaggio di ruolo interprovinciale su posto comune/sostegno, a quali vincoli sono sottoposto?

R. In caso di trasferimento/passaggio di ruolo interprovinciale, sarà sottoposto al vincolo triennale di permanenza nella scuola ottenuta, a prescindere dalla preferenza relativamente alla quale è stato soddisfatto (il vincolo si applica per tutte le preferenze espresse: scuola, comune, distretto, provincia).

Oltre al vincolo di permanenza nella scuola di titolarità, in caso di passaggio di ruolo su posto di sostegno sarà sottoposto al vincolo quinquennale su tale tipo di posto.

D. Il vincolo triennale di cui sopra (ossia se soddisfatti, nelle domande interprovinciali, in una qualsiasi delle preferenze espresse) si applica a tutti o vi sono eccezioni?

R. Sono esclusi dal vincolo succitato, i docenti:

  • beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  • trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

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