Mobilità 2022/23, quanti saranno i posti disponibili per i trasferimenti interprovinciali. Cosa significa “aliquote”

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Mobilità per l’a.s. 2022/23, quali posti sono disponibili per i trasferimenti e per i passaggi di ruolo e di cattedra. Aliquote mobilità territoriale e professionale.

Domanda al buio

In concreto, come ogni anno scolastico, la domanda di mobilità verrà presentata quasi al buio. E’ infatti impossibile avere un quadro definitivo dei posti vacanti per l’anno scolastico 2022/23 sin da febbraio – marzo.

Tuttavia qualche ragionamento va proposto.

Saranno disponibili per le operazioni di mobilità i posti lasciati liberi dai colleghi che andranno in pensione dal 1° settembre 2022. Questi posti naturalmente non sono “certi” per i trasferimenti interprovinciali, perché potrebbero essere occupati nelle fasi precedenti dai colleghi del comune o della provincia.

Quest’anno si aggiunge poi il caso di quei posti residui dalle immissioni in ruolo 2021/22 e che sarebbero dovuti essere assegnanti solo ai precari con un nuovo concorso straordinario ed. 2021/22. Mai svolto. I posti andranno alla mobilità, nonostante il vincolo di legge sancito dal Decreto Sostegni bis?

Posti disponibili

Alle operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra) sono destinati i posti effettivamente vacanti (non tutti, come vedremo di seguito) per l’a.s. 2022/23 e che sono comunicati al sistema informato entro i termini fissati dall’Ordinanza ministeriale che definirà le modalità applicative del CCNI 2022/25 e indicherà anche le date di presentazione delle domande.

Nello specifico, come si legge nell’articolo 8 dell’Ipotesi di CCNI 2022/25, i posti destinati alle operazioni di mobilità sono:

  • quelli vacanti e disponibili in seguito a variazioni di stato giuridico del personale (dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e quelli comunicati dall’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini fissati dalla succitata OM;
  • le cattedre e i posti istituiti ex novo e sprovvisti di personale titolare;
  • le cattedre e i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere tali a qualsiasi altro titolo, comunicati  al sistema informativo entro i previsti termini;
  • le cattedre e i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
  • le cattedre ed i posti che si rendono vacanti in seguito ai movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

Posti vacanti ma non disponibili

Alle succitate disponibilità, leggiamo sempre nell’articolo 8 dell’Ipotesi di CCNI sulla mobilità 2022/25, vanno detratti:

  • i posti e le cattedre destinati al personale che rientra dal collocamento fuori ruolo;
  • per l’a.s. 2022/23, a livello di singola scuola, o a livello provinciale in caso di contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell’a.s. 2021/22 (quindi nel corrente anno scolastico) il personale docente assunto dalle GPS I fascia, a seguito della procedura straordinaria prevista dal decreto sostegni – bis (DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021);
  • per l’a.s. 2022/23, a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all’esito della procedura concorsuale straordinaria, prevista dal decreto sostegni-bis (articolo 59, comma 9bis, del DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021) e destinata ai docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione delle domande (evidenziamo che tale procedura prevede lo svolgimento di una prova disciplinare che doveva svolgersi entro il 31 dicembre 2021, ma della quale non si hanno ancora notizie).

Non sono, infine, considerati disponibili i posti che vengono comunicati al sistema informativo oltre i termini che saranno fissati nella succitata Ordinanza ministeriale.

Mobilità e immissioni in ruolo

Evidenziamo che:

  • i posti vacanti e disponibili (come sopra determinati) non sono tutti destinati alla mobilità, ma vengono suddivisi tra immissioni in ruolo (50%) e mobilità (50%);
  • i movimenti della prima e della seconda fase (rispettivamente trasferimenti in ambito comunale e trasferimenti in ambito provinciale) avvengono sul 100% dei posti, in quanto non alterano il numero delle disponibilità ma ne modificano l’ubicazione (es.: 20 posti disponibili in una provincia; se ci sono 20 venti movimenti, i posti liberi restano gli stessi, in quanto i docenti trasferiti lasciano libera in provincia la loro sede);
  • i movimenti della terza fase (trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra) avvengono sul 50% delle disponibilità (mentre il restante 50% è destinato alle immissioni in ruolo; il trasferimento da fuori provincia, infatti, viene a sottrarre posti, per cui si deve procedere all’accontamento del 50% dei posti per le assunzioni).

Dunque al termine dei trasferimenti provinciali (ossia la seconda fase delle operazioni di mobilità), si procede all’accantonamento del 50% delle disponibilità, da destinare alle immissioni in ruolo. In caso di posto dispari, questo è assegnato nel 2022/23 alle immissioni in ruolo, nel 2023/24 alla mobilità e nel 2024/25 nuovamente alle immissioni in ruolo.

Effettuato l’accantonamento,  il 50% dei posti destinato alla mobilità viene così suddiviso: 25% ai trasferimenti provinciali e 25% ai passaggi di ruolo/cattedra.

Evidenziamo infine che:

  • nel caso in cui l’aliquota dei posti destinati ai trasferimenti non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.
  • qualora l’aliquota dei posti destinati alla mobilità professionale non venga esaurita, i posti residui sono assegnati alla mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

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