Mobilità 2022/23, precedenza personale con disabilità e cure continuative. A quali condizioni

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Mobilità per l’a.s. 2022/23, prosegue l’analisi di Orizzonte Scuola riguardante le precedenze previste dall’ipotesi di CCNI 2022/25. Precedenza ” Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”. 

Precedenze

Queste le precedenze indicate, in ordine di priorità, nell’articolo 13, comma 1, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25:

  • I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  • II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  • III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  • V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  • VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  • VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  • VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Mobilità 2022/23, precedenze: quando si applicano

Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

Si tratta, in ordine, delle terza precedenza riconosciuta dal summenzionato CCNI, articolo 13. Vediamo a chi spetta, in quale fase dei movimenti si applica e a quali condizioni.

A chi spetta

La precedenza in esame è riconosciuta, nell’ordine, al personale:

1) disabile di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 D.lgs. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950;
2) (non necessariamente disabile) che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);  
3) personale appartenente alle categorie previste dall’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.lgs. n. 297/94.

Applicazione 

La precedenza si applica ai soli trasferimenti (e non ai passaggi di ruolo/cattedra) effettuati in tutte e tre le fasi in cui si articolano le operazioni di mobilità: 1) fase comunale; 2) fase provinciale; 3) fase interprovinciale.

Si sottolinea che la precedenza, di cui al punto 2 sopra riportato, si applica nella prima fase solo tra distretti diversi dello stesso comune.

A quali condizioni

Personale disabile art. 21 legge 104/92 e personale art. 33/6 legge 104/92

Il personale disabile di cui all’articolo 21 della legge n. 104/92 (punto 1 sopra riportato) e il personale di cui all’articolo 33/6 della legge n. 104/92 (punto 3 sopra riportato) usufruisce della precedenza (all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza), a condizione che esprima, come prima preferenza nella domanda, il comune di residenza o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

L’espressione della preferenza sintetica per il comune di residenza è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Ciò vuol dire che:

  • se il docente non intende esprimere preferenze per altro comune (oltre a quello di residenza), può indicare soltanto scuole del comune di residenza o il distretto sub-comunale;
  • se il docente intende esprimere preferenze per altro comune (oltre a quello di residenza), prima di tali preferenze deve indicare il citato comune di residenza.

Nel caso in cui nel comune di residenza non siano presenti scuole esprimibili (ad esempio: docente di scuola secondaria di II grado e nel predetto comune vi sono solo istituti comprensivi oppure docente che insegna una classe di concorso non prevista nelle scuole secondarie di II grado presenti nel predetto comune), è possibile indicare:

  • una scuola di un comune viciniore oppure
  • una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di residenza (in pratica la sede o il plesso della scuola sede di organico devono trovarsi nel predetto comune)

Per tale personale, infine, resta fermo il diritto a usufruire dalla precedenza nella prima fase dei movimenti (partecipando alla prima fase, è chiaro che si esprima il comune di residenza in cui si è già titolari, prevedendo la predetta fase trasferimenti all’interno del comune).

Personale che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo

Il personale non necessariamente disabile che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo (punto 2 sopra riportato) usufruisce della precedenza (all’interno e per la provincia del comune di residenza) a condizione che esprima, come prima preferenza nella domanda, una o più scuole o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Dunque, la preferenza sintetica per il predetto comune di cura è obbligatoria, qualora si intendano esprimere altre preferenze.

Il diritto di precedenza, inoltre, si applica a tutte le preferenze espresse nella domanda, purché la prima di esse (preferenze) sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.

Anche per tale personale, qualora nel comune di residenza non siano presenti scuole esprimibili, è possibile indicare:

  • una scuola di un comune viciniore oppure
  • una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza (in pratica la sede o il plesso della scuola sede di organico si trovano nel predetto comune).

Come detto sopra, infine, la precedenza per il personale in questione si applica nella prima fase (quella comunale) solo tra distretti diversi dello stesso comune.

Documentazione

La documentazione, attestante le condizioni per fruire della precedenza, sarà quella indicata nell’Ordinaria ministeriale che definirà le modalità di applicazione del CCNI 2022/25 e indicherà tutte le date (comprese quelle di presentazione delle domande) relative alle operazioni di mobilità. La predetta documentazione dovrà essere alleata alla domanda.

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