Mobilità 2022/23, domanda per docenti trasferiti in seguito a sentenza. Quando è obbligatoria

I docenti, cui è rettificata la titolarità in seguito a sentenze definitive, possono presentare domanda di trasferimento. In quali casi sono obbligati a farlo?
Tempistica mobilità personale docente
Le domande di trasferimento e passaggio di ruolo, secondo l’Ordinanza ministeriale n. 45/2022 sulla mobilità a.s. 2022/23, vanno presentate dal 28 febbraio al 15 marzo 2022, tramite Istanze Online.
Queste le altre date relative a tutte le operazioni di mobilità del personale docente:
- termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 19 aprile 2022
- termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: 23 aprile 2022
- pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022
Mobilità e sentenze
Sentenze definitive
La summenzionata ordinanza ministeriale dedica il comma 5 dell’articolo 8 alle rettifiche di titolarità in seguito a sentenze definitive e alla presentazione delle domande di mobilità da parte del personale interessato.
In base alla succiata disposizione:
- le rettifiche di titolarità in seguito a sentenze definitive, vanno effettuate prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità, ossia prima del 23 aprile 2022;
- gli interessati possono presentare domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti, in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi, ossia oltre il 15 marzo 2022.
La facoltà di presentare domanda di trasferimento da parte degli interessati diventa un obbligo, qualora la sentenza preveda l’attribuzione di una titolarità in soprannumero. Pertanto, in caso di inerzia dei docenti in questione, la mobilità è attivata d’ufficio.
In sostanza, se la sentenza disponga che il docente venga assegnato in una determinata provincia anche in soprannumero, lo stesso deve presentare domanda di trasferimento, al fine di ottenere una scuola di titolarità. Qualora non la presenti, il docente è trasferito d’ufficio.
Provvedimenti cautelari
Il summenzionato articolo 8/5 prevede, inoltre, che i destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati nell’ambito del movimento e da questi ultimi possono procedere con la richiesta di trasferimento.