Mobilità 2022/23, compilazione sezione “Titoli generali”. Differenza trasferimento e passaggio

Le domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra del personale docente, per l’a.s. 2022/23, si possono presentare dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Come compilare la sezione della domanda “Titoli generali”.
Domanda
La domanda va compilata, secondo la tempistica suddetta, tramite Istanze Online, accedendo all’area riservata e cliccando in home page la domanda di interesse. Qui tutti i passaggi per compilare l’istanza: dalla prima all’ultima sezione.
La sezione “Titoli generali” (la terza in tutte le domande di trasferimento e passaggio):
- nelle domande di trasferimento, presenta le medesime voci in tutti gradi di istruzione, eccetto che per la scuola primaria, ove si può valutare un titolo in più, ossia il corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero (evidenziamo che nelle varie domande i numeri della sezione non corrispondono, in quanto nelle varie sezioni delle diverse istanze possono esserci elementi in più o in meno);
- nelle domande di passaggio di ruolo, presenta due voci in più: quella relativa ai cosiddetti crediti professionali, ossia gli anni di servizio come utilizzato nel posto richiesto per il passaggio di ruolo; quella relativa agli ulteriori concorsi valutabili .
Nella guida, che segue, si illustra cosa inserire in ciascuna voce della sezione e il punteggio spettante per ciascuna di esse.
Domande trasferimento
La sezione:
La sezione è composta da 8 caselle da compilare nella maniera seguente:
N. 11: si deve indicare con un “SI” ovvero con un “NO” se si è superato un concorso pubblico ordinario per titoli ed esami, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore. Si valuta un solo concorso e sono attribuiti 12 punti;
N. 12: si deve inserire il numero di diplomi di specializzazione posseduti (si valuta un solo diploma per anno accademico). Per ogni diploma 5 punti;
N. 13: si deve inserire il numero di diplomi universitari (laurea breve/di primo livello, diploma accademico di I livello, diploma ISEF), conseguiti oltre il titolo di studio per l’accesso al ruolo di appartenenza. Per ogni diploma universitario 3 punti;
N. 14: si deve inserire il numero di corsi di perfezionamento/master di durata non inferiore ad un anno; i corsi tenuti dal 2005/06 sono valutati se: di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale (si valuta un solo corso/mater per anno accademico). Per ogni corso/master punti 1.
N. 15: si deve inserire il numero di diplomi di laurea di durata almeno quadriennale (laurea magistrale/specialistica, diploma accademico di II livello, diploma in scienze motorie), conseguiti oltre il titolo di studio per l’accesso al ruolo di appartenenza (evidenziamo che la laurea triennale o di I livello, che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale, non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime). Per ogni diploma di laurea 5 punti ;
N. 16: si deve indicare con un “SI” ovvero con un “NO” se si è in possesso o meno del titolo di dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo). Punti 5;
N. 17: si deve indicare il numero di partecipazioni agli esami di Stato sino all’a.s. 2000/2001, in qualità di presidente ovvero componente esterno o interno, compresi i docenti di sostegno. Per ogni partecipazione punti 1;
N. 18: si deve indicare se si è in possesso (inserendo il numero) del corso di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera con certificazione di livello C1 del QCER oppure senza la predetta certificazione. Il corso è valutato punti 1, se si è in possesso della certificazione di livello C1 del QCER; punti 0,50 se non si è in possesso della predetta certificazione.
Nella domanda per la scuola primaria, oltre a quelle sopra riportate, la sezione presenta una voce in più, relativa alla valutazione della frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell’università. La frequenza del corso è valutata punti 1.
Domande di passaggio di ruolo
Questa la sezione nelle domande di passaggio di ruolo:
Nella sezione, come si evince dall’immagine e come detto sopra, sono presenti due voci in più, riportate:
nella casella 16: va inserito il numero di ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza (diversi da quello di cui al punto punto 15). Per ogni concorso punti 6;
nella casella 23: va inserito il numero di anni di servizio prestati in utilizzazione nel posto/classe di concorso per cui si chiede il passaggio (i cosiddetti crediti professionali). Per ogni anno punti 3.
Per tutte le altre voci vale quanto detto sopra per i trasferimenti, eccetto per il punteggio attribuito al diploma di laurea (conseguito oltre al titolo d’accesso) e al dottorato di ricerca che nei passaggi sono valutati di più: diploma di laurea punti 6 (invece che 5); dottorato di ricerca punti 6 (invece che 5).
Limiti al punteggio
Nelle sole domande di trasferimento, il punteggio attribuito ad alcuni titoli non può superare una determinata soglia.
Nello specifico, nei trasferimenti, sono valutati sino ad un massimo di 10 punti i seguenti titoli (anche cumulabili tra di loro):
- diploma di specializzazione;
- diploma universitario;
- corsi di perfezionamento;
- diploma di laurea;
- dottorato di ricerca;
- frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero (per la sola scuola primaria);
- Certificazione CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; Attestazione di partecipazione al Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Mobilità 2022/23: moduli, autodichiarazioni, elenchi bollettini, tabelle vicinanza [PDF]
Mobilità docenti 2022/23, anzianità di servizio: come si compila la sezione della domanda. Punteggi