Mobilità 2022/23, chi e come può presentare domanda. Preferenze sintetiche e scuola di titolarità

Come vanno presentate le domande di mobilità territoriale (trasferimento) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra)? Chi può presentarle? Quali e quante preferenze si possono esprimere? Come vengono trattate le preferenze sintetiche? Si può esprimere la scuola di titolarità? Come vanno presentate le domande di mobilità territoriale (trasferimento) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra)? Chi può presentarle? Quali e quante preferenze si possono esprimere? Come vengono trattate le preferenze sintetiche? Si può esprimere la scuola di titolarità?
Tempistica
Questa la tempistica relativa alle operazioni del personale docente, come si legge nell’Ordinanza Ministeriale n. 45/2022:
- Presentazione domande: dal 28 febbraio al 15 marzo 2022
- Termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 19 aprile 2022
- Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:23 aprile 2022
- Pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022
Presentazione domande
Le domande di mobilità volontaria (trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra) sono presentate telematicamente, attraverso il portale Istanze Online del sito del Ministero dell’istruzione, cui si accede tramite SPID.
La domanda si può presentare per una o più province.
Alle domande online va allegata la documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione – Tabella A per i trasferimenti e Tabella B per i passaggi – allegate al CCNI 2022/25:
- titoli di servizio
- esigenze di famiglia
- titoli generali
Oltre alla succitata documentazione, alle domande vanno allegate eventuali certificazioni utili a fruire delle precedenze previste dall’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25.
In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è possibile documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra istanza il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
Nella presentazione della documentazione da allegare alle istanze (così come nella compilazione delle medesime) bisogna prestare molta attenzione, in quanto le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti secondo le disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto, con conseguente restituzione alla scuola ovvero provincia (in caso di indisponibilità della scuola) di precedente titolarità.
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2022/23:
- i docenti di ruolo non soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità (cui sono soggetti i docenti che hanno ottenuto il trasferimento ovvero il passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole espresse con preferenza puntuale oppure nel comune di titolarità; nello specifico sono soggetti al vincolo coloro i quali hanno ottenuto il movimento, secondo le predette modalità, per l’a.s. 2020/21 e 2021/22);
- i docenti assunti entro l’anno 2019/20;
- i neoassunti nell’a.s. 2021/22 per ottenere la sede di titolarità (se non presentano domanda restano nell’attuale scuola);
- i docenti assunti nell’a.s. 2020/21, in deroga a quanto previsto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/94, come modificato dall’articolo 58, comma 2, lettera f) del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021;
- per posto comune, i docenti titolari su sostegno che abbiano superato il vincolo di permanenza quinquennale su tale tipo di posto (sostegno);
- su posto di sostegno i titolari di posto comune in possesso del titolo di specializzazione;
- su posto di sostegno soltanto i docenti titolari su sostegno che non hanno superato il vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di posto.
Possono presentare domanda di passaggio di ruolo/cattedra per l’a.s. 2022/23 i docenti che:
- abbiano superato l’anno di prova;
- siano in possesso dell’abilitazione per il ruolo richiesto ovvero per la classe di concorso richiesta;
- siano in possesso del titolo di specializzazione per il grado di istruzione richiesto, in caso di passaggio su sostegno;
- non siano soggetti al vincolo triennale di cui sopra.
I docenti in possesso dei previsti requisiti possono presentare domanda sia di trasferimento che passaggio.
Al fine suddetto, vanno presentate domande distinte:
- una per il trasferimento;
- una per il passaggio di ruolo;
- nel caso della scuola secondaria, tante domande quanti sono i passaggi di cattedra richiesti nell’ambito del singolo ruolo (il passaggio di ruolo, infatti, si può chiedere per un solo ruolo)
Preferenze esprimibili
Le preferenze esprimibili in ciascuna domanda (sia di trasferimento che di passaggio) presentata possono essere al massimo 15 e possono essere indifferentemente del seguente tipo:
a) istituzione scolastica;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia.
Il docente sceglie liberamente se indicare solo scuole ovvero scuole e distretti oppure scuole, distretti e comuni … L’unico vincolo è numerico, in quanto non si possono esprimere più di 15 preferenze sia provinciali che interprovinciali.
Preferenze sintetiche
Assegnazione scuola
Nel caso si esprimano preferenze sintetiche (distretto, comune e provincia), al docente (che ottiene il movimento richiesto) è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale. Qualora nella preferenza sintetica in questione vi siano più posti disponibili e la prima scuola con posto disponibile sia stata richiesta con preferenza puntuale da un altro docente con punteggio inferiore, la predetta prima scuola è assegnata al docente che l’ha richiesta con preferenza puntuale o comunque più specifica, mentre al docente con punteggio superiore viene assegnata un’altra scuola con posto disponibile. Se, invece, vi è un solo posto disponibile, questo va assegnato al docente con punteggio maggiore.
Esempio con due disponibilità nel comune X:
- docente con punteggio maggiore chiede il comune X
- docente con punteggio inferiore chiede la scuola Y del comune X;
- al docente con punteggio inferiore sarà assegnata la scuola Y del comune X;
- al docente con punteggio superiore sarà assegnata la scuola Z del comune X;
- qualora nel comune X fosse disponibile la sola scuola Y, questa sarebbe assegnata comunque al docente con maggior punteggio.
Esempio con disponibilità nella provincia X:
- docente con punteggio maggiore chiede la provincia X;
- docente con punteggio inferiore chiede il comune Y della provincia X;
- al docente con punteggio inferiore sarà assegnata la scuola con posto disponibile nel comune Y della provincia X;
- al docente con punteggio superiore sarà assegnata, in ordine di bollettino, la scuola con posto disponibile in un altro comune della provincia X;
- qualora nella provincia X fosse disponibile solo la scuola del comune Y, questa sarebbe assegnata comunque al docente con maggior punteggio.
Altre disponibilità
I docenti, che nella domanda indicano preferenze sintetiche, possono esprimere di essere disponibili ad ottenere il movimento nelle seguenti tipologie di percorsi:
a) istruzione degli adulti (comprendente corsi serali degli istituti di II grado; centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti)
b) sezioni carcerarie ove esprimibili;
c) sezioni ospedaliere;
d) licei europei.
L’indicazione delle sopra riportate preferenze è valida per i soli comuni nei quali i medesimi percorsi sono presenti.
I docenti, che non esprimono la preferenza per i summenzionati percorsi, non vi possono essere trasferiti. Conseguentemente, è possibile che vi siano trasferiti docenti con punteggio inferiore, fermo restando che abbiano espresso la relativa preferenza.
Preferenza scuola di titolarità
La scuola di titolarità non può essere indicata, tra le preferenze, per la tipologia di posto di titolarità del richiedente. Viceversa, può essere indicata:
- nelle domande di passaggio di cattedra (scuola secondaria)
- per chiedere una diversa tipologia di posto diversa rispetto a quella di titolarità (posto comune/lingua inglese alla primaria ovvero posto comune/posto di sostegno)
Cattedre esterne
Nel modulo domanda, infine, gli interessati possono chiedere di essere trasferiti su cattedre orario esterne, che sono costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi ovvero tra corso diurno e corso serale e viceversa.
Le cattedre orario possono essere assegnate, soltanto se i docenti le avranno esplicitamente richieste nella domanda.