Mobilità 2022/2025, Ministero convoca i sindacati: sul tavolo i vincoli di permanenza dei docenti e dei Dsga

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Parte il tavolo di confronto per il rinnovo del CCNI mobilità per il personale scolastico:  il Ministero dell’Istruzione ha convocato in videoconferenza le organizzazioni sindacali martedì 16 novembre 2021.

Il precedente contratto integrativo, ricordiamo, è scaduto con le ultime operazioni relative all’a.s.2021/22.

Risulta evidente che tale rinnovo porrà al centro le questioni spinose legate ai trasferimenti che da alcuni anni attanagliano l’attualità scolastica.

Dunque, su tutti il vincolo triennale per i docenti e quello quinquennale dei DSGA sulle sedi di immissione in ruolo.

Parliamo di vincoli e non di vincolo perchè le situazioni da “correggere”sono due: abbiamo i docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018 dove si stabilisce che “il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.

E poi il vincolo degli insegnanti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione, come esplicitato nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 dove si stabilisce che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

Vincoli che il Decreto Legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis) ha modificato, riducendo da cinque anni a tre anni. Un buon passo avanti ma non ancora sufficiente per le organizzazioni sindacali, che rivendicano, peraltro, il ritorno alla contrattazione integrativa per ogni questione legata ai trasferimenti del personale scolastico.

Anche il vincolo di cinque anni per i DSGA occuperà un posto di rilievo nella trattativa fra amministrazione e sindacati.

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