Mobilità 2021, trasferimento docente primaria a posto di lingua. Vincolo triennale e continuità

WhatsApp
Telegram

Mobilità per l’a.s. 2021/22, trasferimento docente scuola primaria da posto comune a posto di lingua inglese nella propria o in altra istituzione scolastica. Quando scatta il vincolo triennale e quando si mantiene la continuità di servizio.

Fasi mobilità

La mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra) si svolge in tre fasi, come leggiamo nell’articolo 6/2 del CCNI sulla mobilità 2019/22:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale (trasferimenti) interprovinciale e mobilità professionale.

Le domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si presenteranno nelle date indicate nell’annuale ordinanza ministeriale che dovrebbe essere pubblicata a breve.

Trasferimento docente primaria da posto comune a posto di lingua inglese

I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in ciascuna delle tre sopra riportate fasi, possono presentare domanda di trasferimento anche su posto di lingua inglese (e viceversa):

  • nella scuola di titolarità
  • nelle scuole del comune di titolarità
  • nelle scuole del comune di titolarità e/o in quelle di comuni della provincia di titolarità e/o di altra provincia

La scelta spetta al docente che può presentare domanda per la sola scuola di titolarità oppure per questa e altre scuole del comune, della provincia e/o di altre province ovvero soltanto per queste ultime.

Al fine suddetto, comunque, gli interessati devono essere in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese.

Titoli insegnamento lingua inglese

Questi, come leggiamo nel CCNI 2019/22, i titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria:

a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; oppure

b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero; oppure

c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure

d)  certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero
con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.

Trasferimento in altra scuola del comune, della provincia e/o di altra provincia

Nel caso in cui i docenti di scuola primaria titolari di posto comune decidano di presentare domanda di trasferimento in ambito comunale, provinciale e/o interprovinciale, possono chiedere anche il posto di lingua inglese (e viceversa), fermo restando il possesso di uno dei summenzionati titoli.

Nel predetto caso, gli interessati indicano nel modulo domanda l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di tale indicazione prevale la richiesta su posto di lingua (come dispone l’articolo 9/3 del CCNI 2019/22).

Trasferimento nella scuola di titolarità: istanza, ordine movimento, vincolo triennale e continuità

I docenti suddetti titolari di posto comune  possono presentare domanda di trasferimento su posto di lingua inglese anche per la sola scuola di titolarità.

In tal caso:

  • nel modulo domanda si indicherà soltanto il posto di lingua;
  • gli interessati saranno i primi a muoversi nella fase comunale (la prima dei movimenti) dei trasferimenti, di cui all’Allegato 1 al CCNI 2019/22 – Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativoEffettuazione della prima fase lettera A1): trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità

Vincolo triennale

Il docente, che ottiene nella scuola di titolarità il trasferimento da posto comune a posto di lingua inglese, deve permanere per tre anni nel predetto posto:

Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese …

Pertanto, nei due anni scolastici successivi al trasferimento, gli interessati non potranno essere trasferiti nello stesso circolo/istituto (di titolarità) da posto di lingua a posto comune, eccetto il caso in cui vi sia una contrazione di organico e quindi vengano individuati come soprannumerari.

Il vincolo triennale opera solo per la scuola di titolarità, per cui gli interessati possono chiedere e ottenere il trasferimento su posto sia comune che di lingua in altre istituzioni scolastiche.

Continuità

Evidenziamo che i docenti suddetti, ossia che ottengono il trasferimento nella scuola di titolarità da posto comune a posto di lingua inglese (e viceversa), mantengono la continuità di servizio e il relativo punteggio, come leggiamo nella nota 5 alla Tabella A) di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio:

[…] Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.  Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità […]

Mobilità 2021, tutti i vincoli. Meno trasferimenti interprovinciali, più passaggi di ruolo [LO SPECIALE]

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri