Mobilità 2021: quali movimenti si possono chiedere dopo passaggio di ruolo in assenza di vincoli temporali

Il docente che ottiene passaggio di ruolo potrà partecipare alla mobilità rispettando condizioni e criteri stabiliti nel CCNI
Una lettrice ci scrive:
“Sono una insegnante di ruolo su sostegno primaria, ho superato il quinquennio e vorrei fare domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell’infanzia, sia su posto comune che su sostegno. Se dovessi ottenere il passaggio di ruolo, posso chiedere di nuovo passaggio di ruolo alla scuola primaria oppure ho vincolo triennale o quinquennale?”
Il passaggio di ruolo è un movimento con il quale si chiede un ordine o grado di istruzione diverso rispetto a quello di titolarità
Per chiedere passaggio di ruolo è indispensabile aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza e possedere il titolo e l’abilitazione necessaria per ilo passaggio richiesto
Quali movimenti si possono chiedere dopo il passaggio di ruolo
Il docente che ottiene il passaggio di ruolo è tenuto a svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza, in sintonia con quanto prevede il DM 850/2015
Essendo in anno di prova, quindi, non potrà partecipare, per l’anno scolastico successivo, alla mobilità professionale, ma soltanto alla mobilità territoriale.
Non potrà chiedere, quindi, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo
Potrà chiedere, invece, trasferimento sia per la stessa tipologia di posto che per altra tipologia
Il passaggio di ruolo può determinare vincolo triennale
La possibilità di partecipare alla mobilità territoriale per il successivo anno scolastico, per il docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo, è comunque condizionata dall’eventuale vincolo triennale al quale potrebbe essere sottoposto il docente.
Se il docente ha ottenuto il passaggio in seguito a preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità, non potrà partecipare alla mobilità per un triennio e, quindi, non potrà chiedere neanche trasferimento
Conclusioni
La nostra lettrice, avendo superato il quinquennio sul sostegno e avendo i titoli necessari, potrà chiedere passaggio di ruolo nella scuola dell’Infanzia, sia su posto comune che su sostegno.
Se otterrà il movimento su una scuola richiesta non potrà partecipare alla mobilità per un triennio in quanto avrà il vincolo triennale nella scuola.
Se otterrà il passaggio di ruolo sul sostegno dalla scuola Primaria alla scuola dell’Infanzia, sarà sottoposta, inoltre, ad un nuovo vincolo quinquennale sul sostegno nella scuola dell’Infanzia, in sintonia con l’art.23 comma 11 del CCNI dove si stabilisce che “I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio”
Se saranno valide le due ipotesi, la docente dovrà stare, quindi, tre anni nella nuova scuola di titolarità e al quarto anno potrà partecipare alla mobilità, sia con trasferimento che con passaggio, ma soltanto sul sostegno, fino alla conclusione del quinquennio
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