Mobilità 2021, punteggio di continuità per docente soprannumerario che rientra nella scuola di ex titolarità

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Mobilità 2021:  il docente soprannumerario che chiede ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità presentando domanda condizionata, ha diritto a conservare il punteggio di continuità maturato.

Il trasferimento in altra sede con domanda condizionata, non interrompe, quindi, la continuità nella scuola di precedente titolarità, dove ha diritto a rientrare con precedenza per un ottennio e sempre per un ottennio ha diritto a conservare il punteggio di continuità

Punteggio di continuità, come deve valutarlo il docente soprannumerario

Il docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata ha diritto a far valere il punteggio di continuità, maturato nella scuola di precedente titolarità, nella graduatoria interna di istituto della nuova scuola in cui risulta titolare.

Come chiarisce, infatti, la nota 5) della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità.

La succitata nota fornisce inoltre, il seguente chiarimento : “Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio”

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del docente trasferito a domanda condizionata nell’ultimo ottennio, può essere considerata per la graduatoria interna di istituto e per la domanda di trasferimento, ma non per la domanda di passaggio.

Il docente soprannumerario trasferito a domanda condizionata, che ha richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, conserva il punteggio di continuità anche se, nel corso dell’ottennio, ottiene il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda, movimento che, quindi, non interrompe la continuità del servizio.
Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità il punteggio relativo alla continuità didattica nell’ottennio dovrà essere riferito esclusivamente alla scuola in cui è stato trasferito in quanto soprannumerario

Nessuna interruzione della continuità se il docente rientra nella scuola nel corso dell’ottennio

Se il docente soprannumerario rientra, nel corso dell’ottennio nella scuola di precedente titolarità può valutare il punteggio di continuità come se avesse prestato il servizio ininterrottamente nella scuola in cui è rientrato, dove era titolare e dove ha riacquisito la titolarità

Nessuna conseguenza legata agli eventuali trasferimenti a domanda condizionata avuti in altre scuole e i docenti interessati potranno continuare a valutare la continuità, sia per la graduatoria interna di istituto che per il trasferimento, secondo i criteri stabiliti nella tabella di valutazione, con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Il docente che non ha ancora maturato il triennio, condizione necessaria per valutare il punteggio nel trasferimento, potrà valutare la continuità solo nella graduatoria interna di istituto, per la quale è sufficiente aver maturato un solo anno

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