Mobilità 2021: come si calcola il punteggio di continuità per docente immesso in ruolo nell’a.s. 2014/15

Il docente immesso in ruolo nell’a.s. 2014/15 è su sede provvisoria e può valutare la continuità solo a decorrere dall’assegnazione della sede definitiva
Un lettore ci scrive:
“Sono un docente di scuola secondaria di secondo grado, immesso in ruolo dal 01/09/2014. Il ruolo mi fu attribuito su cattedra orario esterna, su due istituti diversi in comuni diversi e veniva considerata la scuola del mio comune di residenza (Pistoia) come scuola di titolarità. L’anno successivo (2015-16) mi è stato assegnato d’ufficio l’istituto in un comune diverso dalla mia residenza, mentre l’anno successivo ancora (2016-17) grazie alla mobilità, ho ottenuto il trasferimento nella scuola desiderata (la stessa dell’anno dell’immissione in ruolo nel mio comune di residenza) e da allora la titolarità nello stesso istituto avviene senza soluzione di continuità. Vorrei gentilmente capire come dovrei calcolare correttamente il punteggio di continuità ai fini della graduatoria interna d’istituto”
Le immissioni in ruolo non sempre hanno determinato l’immediata assegnazione della scuola di titolarità. Ci sono, infatti, importanti differenze tra le immissioni in ruolo fino all’a.s. 2015/16 e le immissioni in ruolo a decorrere dall’a.s. 2016/17
Quali differenze
Fino all’anno scolastico 2015/16 le immissioni in ruolo risultavano su sede provvisoria e i docenti interessati erano tenuti ad inoltrare domanda di trasferimento per ottenere una sede definitiva.
Nell’anno di immissione in ruolo, quindi, non potevano essere inseriti nella graduatoria interna di istituto della scuola in quanto non era la loro sede di titolarità e, conseguentemente, non potevano ancora maturare il punteggio di continuità.
L’anno successivo all’immissione in ruolo, avendo ottenuto con il trasferimento la sede definitiva, quindi la scuola di titolarità, che poteva coincidere o non coincidere con la sede provvisoria, questi docenti potevano essere inseriti nella graduatoria interna di istituto e cominciare a maturare il punteggio di continuità.
Se la sede definitiva coincide con quella provvisoria i docenti interessati non hanno comunque la possibilità di valutare un anno di continuità nella scuola in cui sono diventati titolari, in quanto l’anno di immissione in ruolo, anche se prestato nella stessa scuola, era su sede provvisoria e non di titolarità
Dall’anno scolastico 2016/17 le immissioni in ruolo sono, invece, su sede definitiva, per cui la sede assegnata rappresenta quella di titolarità e il docente viene inserito a pieno titolo nella graduatoria interna di istituto dove comincia subito a maturare il punteggio di continuità
Conclusioni
Il nostro lettore, in ruolo dall’a.s. 2014/15, ha prestato servizio, nell’anno scolastico di immissione in ruolo, su sede provvisoria, coincidente con l’attuale scuola di titolarità, per la quale non ha diritto alla valutazione del punteggio di continuità.
Il docente ha iniziato a maturare la continuità nella scuola a decorrere dal 2016/17, anno scolastico in cui ha ottenuto il trasferimento e risulta, quindi, titolare nella scuola.
Può valutare, quindi, sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto, tutto il punteggio di continuità maturato in 4 anni scolastici dal 2016/17 al 2019/20, non potendo valutare l’anno scolastico in corso
Al docente spettano, quindi 8 punti per la continuità, che si valuta con 2 punti ogni anno per i primi cinque anni e 3 punti per ogni anno successivo al quinto
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