Mobilità 2021, anche i docenti part time possono presentare domanda. Quali posti ottengono, cosa devono fare
Attesa nei prossimi giorni l’Ordinanza ministeriale sulla mobilità 2021/2022 (docenti, educatori, ATA e docenti IRC). Rimane ancora irrisolta la questione sul vincolo quinquennale per i docenti ed i DSGA neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2020 e docenti FIT dal 1° settembre 2019 con graduatorie pubblicate entro 30 dicembre 2019.
Anche le date della mobilità ancora non sono state rese note, nonostante la volontà espressa di far iniziare la procedura entro la metà del mese di marzo.
Lo scorso anno, con lo stesso scenario pandemico, l’ordinanza di mobilità insegnanti 2020, fu pubblicata il 27 marzo e a partire dal 28 fino al 21 aprile 2020, i docenti presentarono su Istanza on Line la domanda di mobilità.
Ricordiamo che i docenti in possesso dei requisiti necessari, potranno produrre istanza di mobilità territoriale o professionale oppure entrambe.
La mobilità territoriale fa riferimento ai trasferimenti sia provinciali che interprovinciali. Il docente chiede il trasferimento in un’altra istituzione scolastica mantenendo la classe di concorso di cui è titolare. I trasferimenti possono essere provinciali e interprovinciali.
La mobilità professionale riguarda il passaggio di cattedra (il docente chiede il passaggio ad altra classe di concorso dello stesso ordine e grado di Istruzione in cui è abilitato), e/o al passaggio di ruolo (il docente chiede il passaggio in una classe di concorso di altro ruolo rispetto quello di titolarità).
A regolare la mobilità del personale docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è il contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI), sottoscritto lo scorso 6 marzo 2019, valido per il triennio 2019-2022 ma viene garantita la possibilità di presentare ogni anno la domanda di mobilità.
I docenti interessati, dovranno attenersi a quanto stabilito dal CCNI e alle probabili variabili che confluiranno negli ultimi incontri tra Sindacati e MI.
Contratto part time e mobilità
Il contratto part time è la variazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il riferimento normativo è il D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61. Il part-time viene autorizzato per la durata di almeno due anni e in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogato per il biennio successivo. Non è possibile, anticipare il rientro a tempo pieno prima della scadenza del biennio.
Eventuali domande in tal senso possono essere accolte solo per il sopraggiungere di motivate esigenze personali ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
Possono produrre istanza di mobilità:
- docenti di ogni ordine e grado, che non abbiano vincoli (triennale e/o quinquennale)
- personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado
- personale di istituzioni educative
- personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, ovviamente subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità.
Sono molti i docenti che si chiedono se la loro condizione lavorativa in part time, possa in qualche modo invalidare la partecipazione alla mobilità.
In realtà non esiste nessuna differenza tra docenti in regime di part time e quelli che sono a tempo pieno, in quanto al docente in part-time dovrà essere comunque assegnata una cattedra intera, anche se presterà servizio per un numero di ore inferiore, a seconda del tipo di contratto che ha stipulato. Le ore residue saranno utilizzate per le assegnazioni provvisorie e per le supplenze.
Il docente in part time, ottenuto il nuovo posto, può revocare la domanda di part time presentata per l’anno scolastico 2021/22?
Se il part time è già in corso, ossia il 2021/22 è il secondo anno del contratto, no. Trascorsi i due anni, il docente potrà richiedere di ritornare in regime di full time nella nuova sede, motivo per il quale la sua cattedra in organico di diritto non potrà mai essere utilizzata per le nuove assunzioni o per la mobilità, ma solo fino al 30 giugno.
Se invece il docente ha presentato domanda di part time per l’anno scolastico 2021/22 e poi ottiene il movimento richiesto, potrebbe recedere dalla scelta.
Questa è l’indicazione fornita dall’Ufficio Scolastico di Bergamo
“Si ricorda, infine, che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dall’a.s. 2021/2022 che presenta anche domanda di mobilità o di passaggioper il prossimo anno scolastico, qualora ottenga il trasferimento dovrà confermare o revocare la domanda di part time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti stessi. In tal caso il Dirigente Scolastico dovrà immediatamente trasmettere la richiesta di tempo parziale alla nuova Istituzione scolastica che provvederà alla stipula del contratto. Nel caso di personale già con contratto di lavoro a tempo parziale trasferito da altra provincia, il Dirigente Scolasticone darà immediata comunicazione a questo Ufficio per l’aggiornamento e la verifica della consistenza numerica dei docenti ammessi a regime di tempo parziale”
Il part time potrebbe essere revocato nella nuova provincia?
In teoria sì, se la per la classe di concorso in oggetto nella nuova provincia è stata raggiunta la quota del personale al quale è possibile concedere di usufruire del part time. Di fatto non ci risulta che si verifichi tale situazione.