Mobilità 2021/22, personale con disabilità e cure continuative: preferenze e documentazione domanda

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Mobilità docenti a.s. 2021/22, personale con disabilità di cui all’articolo 21 e di cui all’articolo 33/6 della legge 104/92 e personale che necessita di cure continuative per gravi patologie: preferenze e documentazione domanda per fruire della precedenza.

Presentazione domande

Ricordiamo dapprima che l’OM 106 del 29 marzo 2021 ha disposto che le domande di trasferimento e passaggio di ruolo cattedra del personale docente vengano presentate dal 29 marzo al 13 aprile 2021, tramite Istanze Online.

I movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021, mentre la comunicazione dei posti e delle domande al SIDI avverrà entro il 19 maggio 2021.

Mobilità 2021, al via le operazioni. Tutte le info utili con le date per docenti, Ata e personale educativo. ORDINANZE [PDF] e VIDEO GUIDA

Precedenze

L’articolo 13, comma 1, del CCNI sulla mobilità 2019/22, indica in ordine di priorità le precedenze riconosciute ai docenti, le fasi in cui le stesse si applicano e la loro articolazione all’interno di ciascuna fase. Abbiamo approfondito l’argomento in “Mobilità docenti 2021. Precedenze, in quale ordine e fase di trasferimento si applicano”.

Precedenza punto III

Il citato articolo 13/1, punto III, del CCNI 2019/22 prevede la precedenza, nell’ordine, per il personale:

  1. con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
  2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
  3. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92 (grave disabilità personale).

Vediamo quali sono le condizioni e le modalità di compilazione della domanda, affinché il suddetto personale possa fruire della precedenza in questione.

(Quanto alla fase di applicazione di tale precedenza e alla provincia in cui opera, leggi “Mobilità docenti 2021. Precedenze, in quale ordine e fase di trasferimento si applicano”).

1. Personale con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104

Questo personale usufruisce della precedenza a condizione che:

  • esprima come prima preferenza il comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso (questo nella seconda e terza fase della mobilità – quella provinciale e quella interprovinciale – fermo restando il diritto alla precedenza se partecipa alla prima fase comunale);
  • esprima la preferenza sintetica per il predetto comune di residenza, prima di esprimere eventuali preferenze per altri comuni;
  • alleghi all’istanza online la certificazione (anche certificazioni distinte) della situazione di disabilità e del grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge n. 648/1950 (lo stato di disabilità va documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le ASL), oltre agli altri allegati previsti.

2. Personale che necessita di cure continuative per gravi patologie

Questo personale usufruisce della precedenza  a condizione che:

  • indichi come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel comune in cui esista un centro di  cura specializzato;
  • indichi, in caso esprima altre preferenze, il comune di cura prima delle predette altre preferenze (affinché la precedenza sia valida per tutte le preferenze espresse);
  • alleghi alla domanda online la certificazione dell’assiduità della terapia e dell’istituto nel quale viene effettuata la medesima terapia (le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.), oltre agli altri allegati previsti.

3. Personale disabile di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 104

Questo personale usufruisce della precedenza  a condizione che:

  • esprima come prima preferenza il comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso (questo nella seconda e terza fase della mobilità – quella provinciale e quella interprovinciale – fermo restando il diritto alla precedenza se partecipa alla prima fase comunale);
  • esprima la preferenza sintetica per il predetto comune di residenza, prima di esprimere eventuali preferenze per altri comuni;
  • alleghi all’istanza online la certificazione della situazione di grave disabilità e di invalidità (lo stato di disabilità va documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le ASL), oltre agli altri allegati previsti.

Per tutto il personale sopra indicato, ossia quello di cui ai punti 1, 2 e 3, nel caso in cui nel comune (di residenza o di cura) non esistano scuole esprimibili, è possibile indicare una scuola (o comune) di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo).

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