Mobilità docenti 2021: punteggio Ssis, bonus 10 punti, continuità. Le FAQ
Il calcolo del punteggio per la mobilità segue i criteri stabiliti nella tabella di valutazione allegata al CCNI. Chiariamo alcuni dubbi in attesa della pubblicazione dell’annuale ordinanza ministeriale che a giorni sarà pubblicata con le date per la presentazione della domanda telematica tramite Istanze online.
Le FAQ sul punteggio per la mobilità docenti 2021
1)Il titolo SSIS per abilitazione all’insegnamento su materia e il titolo SSIS per sostegno sono valutati fra i titoli?
I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento nella scuola Secondaria (SSIS) non determinano alcun punteggio, in sintonia con quanto stabilisce la nota 11bis) della tabella di valutazione, dove si chiarisce che“[] non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio”
2) Quando viene attribuito il punteggio una tantum che recita “d) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio in ambito regionale dalla propria istituzione scolastica di attuale titolarità o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo (4bis) pari a ………………………………..…………….. punti 10“.
Il bonus di 10 punti spetta ai docenti che non hanno presentato domanda di mobilità per un triennio compreso tra l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico 2007/2008.
Come chiarisce la nota 5ter), con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni necessarie per l’attribuzione del punteggio, si sono concretizzate se nel periodo indicato è
stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari
domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità
domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI
Questo punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito
3) la continuità su scuola di titolarità tiene conto anche dell’anno in corso? e se l’anno in cui sono arrivata nella mia scuola di titolarità ero in assegnazione provvisoria lo devo considerare ai fini della continuità?”.
Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Nel calcolo non si considera l’anno in corso e non si può valutare l’anno in assegnazione provvisoria nella scuola diventata l’anno successivo la sede di titolarità, in quanto il servizio in AP è stato svolto con titolarità in un’altra scuola.
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