Mobilità 2020, documentazione: cosa bisogna allegare alla domanda. Guida
Le domande di mobilità devono essere corredate dalla documentazione necessaria per la valutazione del punteggio e per la validità di eventuali precedenze.
I documenti dovranno essere allegati alla domanda in una sezione specifica della piattaforma ministeriale IstanzeOnline e, come chiarisce l’art.4 comma 10 dell’Ordinanza ministeriale sulla mobilità, devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.
Quali allegati
La documentazione da allegare deve attestare servizio, titoli ed esigenze di famiglia, voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI, che danno ai docenti il diritto alla valutazione del punteggio.
È necessario, quindi, corredare la domanda con i seguenti allegati:
1- dichiarazione dei servizi prestati, sia di ruolo che pre-ruolo
2- autocertificazione della residenza del coniuge, o, per docente non coniugato, dei genitori o dei figli, con relativa decorrenza temporale.
Si precisa che, ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016, per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge , ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale lo stesso dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione, all’albo dell’ufficio territorialmente competente, dell’O.M. n.182 del 23 marzo 2020 con la quale si forniscono indicazioni sui termini di presentazione della domanda.
Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’Ordinanza.
In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
3- autocertificazione per i figli minori.
Come chiarisce la nota (1) dell’art.4 dell’OM, nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
4- dichiarazione attestante il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” (10 punti), previsto per i docenti che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’hanno revocata nei termini previsti.
Questa dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello ministeriale dove devono essere elencati gli
anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
5- eventuali certificazioni mediche o copie autenticate rilasciate dalle commissioni mediche che attestano lo stato di disabilità ai fini della precedenza 104
Quali dati e requisiti possono essere attestati con dichiarazioni personali
A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, è possibile, quindi, attestare con dichiarazioni personali quanto segue:
- l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita)
- lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato
- il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime
- l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami
- i diplomi di specializzazione
- i diplomi universitari
- i corsi di perfezionamento
- i diplomi di laurea
- il dottorato di ricerca
- il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale.
- Il possesso dell’abilitazione necessaria per il passaggio richiesto
Come chiarisce l’art.4 comma 25 dell’Ordinanza ministeriale, l’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
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