Mobilità 2021: come sarà? Quali regole si dovranno rispettare

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È sicuramente prematuro parlare della mobilità per il prossimo anno scolastico 2020/21, ma incominciano ad arrivare alla nostra redazione numerosi quesiti da parte dei nostri lettori.

I docenti interessati esternano i loro dubbi che, per ora, possiamo chiarire utilizzando l’unico riferimento normativo disponibile, che è il CCNI sulla mobilità valido per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.

Se non saranno stabilite deroghe alle disposizioni previste nel succitato contratto, le regole per il prossimo anno saranno le stesse seguite per il corrente anno scolastico.

Riepiloghiamo le principali

Chiariamo innanzi tutto quali movimenti è possibile chiedere

Quali movimenti?

La mobilità comprende tre tipologie di movimento: trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo.

Per il trasferimento, sia provinciale che interprovinciale, si parla di mobilità territoriale

Per il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo, sia provinciale che interprovinciale, si parla di mobilità professionale

Con la domanda di trasferimento il docente chiede di acquisire la titolarità in un’altra istituzione scolastica, per la stessa classe di concorso di titolarità

Con la domanda di passaggio di cattedra il docente chiede un’altra classe di concorso nello stesso grado di istruzione di titolarità

Con la domanda di passaggio di ruolo il docente chiede un grado di istruzione diverso da quello di titolarità

Il docente in possesso dei requisiti necessari può chiedere di partecipare sia alla mobilità territoriale che alla mobilità professionale, presentando contemporaneamente domande distinte per ogni tipologia di movimento richiesto

Quale priorità tra i movimenti richiesti?

Il docente che chiede diversi movimenti contemporaneamente non sempre può indicare un ordine di priorità tra quelli richiesti e perciò potrebbe essere soddisfatto in quello meno ambito.

Si ritiene utile, quindi, con la finalità di aiutare i docenti in una decisione consapevole, sottolineare quanto segue

Il docente che chiede sia trasferimento che passaggio di cattedra può indicare nella domanda di passaggio a quale dei due movimenti intende dare la priorità. In caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.

La mobilità professionale prevale su quella territoriale solo nei passaggi di ruolo.

Il docente che chiede anche il passaggio di ruolo, quindi, deve essere consapevole che tale movimento avrà priorità sugli altri richiesti a prescindere dall’ordine di preferenza del docente.

Il conseguimento del passaggio di ruolo, infatti, rende inefficace la domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra o il trasferimento o il passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Quali requisiti?

I requisiti per poter partecipare alla mobilità vengono evidenziati nel CCNI e i docenti che non li possiedono non possono presentare relativa domanda.

Per poter partecipare alla mobilità il docente non deve essere sottoposto ad alcun vincolo di permanenza temporale nella scuola di titolarità. In presenza di vincoli, infatti, non è possibile presentare domanda di mobilità sia territoriale che professionale

I vincoli che possono condizionare i docenti impedendo loro la mobilità e bloccandoli nella sede di titolarità, sono i seguenti:

  • vincolo triennale
  • vincolo quinquennale

Il vincolo triennale nella scuola di titolarità è stato introdotto nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità, con decorrenza dalla mobilità 2019/20.

Il succitato articolo stabilisce, infatti, che “il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale

Questo vincolo riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado di istruzione, indipendentemente dal canale di reclutamento

Sono esclusi dal vincolo triennale i docenti beneficiari delle precedenze stabilite nell’art. 13 del contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, e i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

Questi docenti quindi potranno partecipare alla mobilità

Il vincolo quinquennale nella scuola di titolarità interessa le seguenti categorie di docenti:

  • docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi successivi) (DM 631 del 25 settembre 2018) . Questi docenti non potranno chiedere trasferimento o passaggio per 5 anni con decorrenza 1 settembre 2019
  • docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21 (D.L .126/2019 – L.159/2019 art.1 comma 17-octies). Il vincolo riguarderà tutti i docenti neo-immessi in ruolo di qualunque ordine e grado di istruzione, indipendentemente dal canale di reclutamento. In questo caso il blocco, che avrà decorrenza 1 settembre 2020, non riguarda solo la mobilità territoriale e professionale ma anche la mobilità annuale e anche la possibilità di svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL.

Questi docenti, quindi, potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità

Sono esclusi da questo vincolo quinquennale i docenti che rientrano in una delle seguenti condizioni:

1- docenti in esubero o soprannumerari

2- docenti beneficiari di precedenza ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della Legge 104/1992, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali o all’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento

Un altro vincolo temporale interessa i docenti titolare sul sostegno che sono tenuti a rispettare il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto (art.23 comma 7 CCNI), a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno o dall’anno scolastico in cui hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno

Per quanto riguarda la mobilità professionale, oltre a non essere sottoposti ad alcun vincolo di permanenza temporale sulla scuola o sulla tipologia di posto, i docenti, per chiedere passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, devono aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza e devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio richiesto

Vincoli temporali, i docenti sperano in una deroga

L’aspetto riguardante i vincoli temporali è quello che preoccupa maggiormente i docenti bloccati in una regione, provincia, comune o scuola non gradita. Questi docenti sperano in una possibile deroga per il prossimo anno scolastico, in modo tale che anche loro possano partecipare alla mobilità, presentando relativa domanda, che, secondo le disposizioni vigenti, non possono fare.

Chiaramente non è possibile sapere, alla data attuale, se questa speranza potrà concretizzarsi, in quanto dipenderà dagli incontri sulla mobilità che si terranno al ministero e dagli accordi che si raggiungeranno tra MI e Organizzazioni sindacali, in sintonia con quanto prevede l’art.1 comma 4 del CCNI triennale valido anche per l’a.s. 2021/22

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