Mobilità 2019/20: se ottengo il trasferimento posso chiedere passaggio di ruolo per il 2020/21?

Il docente che ottiene il trasferimento 2019/20 potrà chiedere passaggio di ruolo per il 2020/21 se non risulterà nel vincolo triennale. Quando si applica il vincolo
Un lettore ci scrive:
“Sono un insegnante di scuola primaria che ha presentato solo domanda di trasferimento per il prossimo a.s. 2019/2020 nell’ambito dello stesso comune. Nel caso in cui io ottenga il trasferimento, potrò poi fare domanda di passaggio di ruolo per l’a.s. 2020/2021?”
Per la mobilità 2019/20 il CCNI firmato in data 6 marzo 2019 stabilisce un’importante novità che può condizionare i docenti per i futuri movimenti, in relazione al vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta
Vincolo triennale: riferimenti normativi
Il vincolo triennale è previsto nell’art.2 del contratto sulla mobilità, dove si stabilisce quanto segue:
“[….] il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale [….]”
Le uniche eccezioni sono rappresentate dai docenti che usufruiscono di una delle precedenze previste nell’art.13, se hanno ottenuto la titolarità su una scuola richiesta, ma in comune diverso da quello dove hanno diritto alla precedenza e dai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, come esplicitato nel succitato art.2:
“[….] Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”
Preferenze: in quali casi si applica il vincolo
Il docente che ottiene il trasferimento per il prossimo anno scolastico sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta, se richiesta nella domanda con preferenza analitica.
Il vincolo interesserà anche i docenti che si muovono in I fase con preferenza sintetica nel distretto sub-comunale o in II fase con preferenza sintetica nel comune di titolarità per trasferimento su altra tipologia di posto (sostegno/materia e viceversa) o per passaggio di ruolo.
Non saranno interessati dal vincolo i docenti che ottengono trasferimento o passaggio mediante preferenza sintetica su comune diverso da quello di titolarità o su provincia
Conclusioni
Il nostro lettore, quindi, se soddisfatto nella sua richiesta di trasferimento per il prossimo anno scolastico, potrà chiedere per l’anno successivo 2020/21 il passaggio di ruolo solo se soddisfatto in una preferenza che non determina il vincolo triennale. In caso contrario non potrà partecipare alla mobilità nei tre anni scolastici successivi e per poter chiedere passaggio di ruolo dovrà aspettare un triennio
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