Mobilità 2019/20: vincolo triennale se si ottiene il trasferimento. Le modalità

L’unico vincolo temporale per la mobilità 2019/20 è il vincolo quinquennale per gli insegnanti di sostegno. Dal prossimo anno scolastico decorrerà il vincolo triennale nella scuola di nuova titolarità
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante di ruolo su posto di sostegno nella scuola primaria dall’1 settembre 2015 assunta da GAE. Posso partecipare alle imminenti operazioni di mobilità per chiedere trasferimento in altra regione (sempre su posto di sostegno) o sono soggetta a vincolo temporale di permanenza nell’attuale scuola e regione? In caso possa richiedere il trasferimento, e qualora lo ottenessi, sarei sottoposta a qualche vincolo temporale prima di poter partecipare a nuova mobilità?”
I docenti che intendono partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico hanno come unico vincolo temporale da rispettare quello quinquennale sul sostegno che, chiaramente, interessa solo i docenti titolari su questa tipologia di posto. Nessun vincolo è previsto, invece per i docenti titolari su posto comune/materia
Docente titolare sul sostegno: vincoli per la mobilità
Il docente titolare sul sostegno è tenuto a rispettare il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto. I docenti nel quinquennio, quindi, potranno partecipare alla mobilità, chiedendo trasferimento o passaggio di ruolo, solo per posti di sostegno. Questi docenti potranno chiedere trasferimento o passaggio su posto comune/materia solo dopo aver superato il quinquennio, per il cui computo si considera anche l’anno scolastico in corso
Nessun vincolo di permanenza nella scuola di titolarità per la mobilità 2019/20
Nel corrente anno scolastico nessun docente è sottoposto al vincolo triennale nella scuola di titolarità, neanche il docente che ha ottenuto il trasferimento nel corrente anno scolastico.
La nostra lettrice, quindi, non è sottoposta ad alcun vincolo di permanenza nella scuola, ma essendo in ruolo sul sostegno dall’a.s. 2015/16, risulta ancora nel vincolo quinquennale sul sostegno, che supererà il prossimo anno scolastico. Potrà, quindi, chiedere, per il prossimo anno scolastico 2019/20, trasferimento in altra scuola, ma sempre sul sostegno e potrà completare il quinquennio nella nuova scuola di titolarità
Vincolo triennale nella scuola decorre da 2019/20 in seguito a mobilità volontaria
Dal prossimo anno scolastico i docenti che otterranno il trasferimento volontario o il passaggio di cattedra o di ruolo in una scuola richiesta con preferenza analitica o in una scuola del comune di titolarità in seguito a preferenza sintetica sul distretto sub-comunale o sul comune, saranno tenuti a rispettare il vincolo di permanenza triennale nella nuova scuola di titolarità e, quindi, non potranno partecipare alla mobilità nei successivi tre anni scolastici
Nel caso della nostra lettrice, quindi, se otterrà il trasferimento sempre sul sostegno in una scuola da lei richiesta o nel comune di titolarità con preferenza sintetica , anche se avrà superato il vincolo quinquennale sul sostegno, non potrà partecipare l’anno successivo alla mobilità per posto comune/materia in quanto decorrerà per lei un nuovo vincolo temporale che sarà quello triennale nella nuova scuola di titolarità.
Il vincolo triennale, infatti, come chiarisce l’art.2 comma 2 del CCNI, si applica anche nel caso di trasferimento da sostegno a posto comune/materia e viceversa:
“[….] Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa [….]”
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