Mobilità 2019/20, criteri valutazione concorsi nei trasferimenti

Nell’ambito della mobilità territoriale (trasferimenti), tra i titoli generali valutabili vi è il superamento di un pubblico concorso ordinario. Vediamo i criteri di valutazione
Mobilità 2019/20: titoli generali
I titoli valutabili, nell’ambito dei trasferimenti a domanda e d’ufficio, sono quelli indicati nella tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo “, allegato 2 al CCNI sulla mobilità 2019/22.
La tabella si suddivide in tre sezioni:
- A1 Anzianità di servizio
- A2 Esigenze di famiglia
- A3 Titoli generali
Mobilità 2019/20: valutazione concorso
Il superamento di un pubblico concorso rientra nella sezione A3 “Titoli generali”, ove al punto A) leggiamo:
- per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza – Punti 12
Il superamento di un pubblico concorso, dunque, è valutato 12 punti. Ai fini della valutazione precisiamo quanto segue:
- si valuta un solo concorso;
- il concorso deve dare accesso al ruolo di appartenenza o di livello pari o superiore per cui:
– i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria
– i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica
– i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati
- i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria;
- i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento;
- il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 – i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 – è valido soltanto per cattedre nella scuola secondaria di primo grado;
- non sono valutabili i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- non sono valutabili i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018 (concorso 2018 riservato agli abilitati);
- non sono valutabili i concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82 e superati con un punteggio inferiore a 52,50/75;
- il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
Non sono valutati:
- I concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- I corsi SSIS e TFA.
Mobilità docenti, come si compila la domanda. Guida UIL [VADEMECUM]