Mobilità 2018/19, preferenze su scuola: cattedre interne o cattedre esterne? Completamento esterno anche su ambiti diversi auspicabile

I docenti che parteciperanno alla mobilità 2018/19 avranno la possibilità, come gli scorsi anni, di indicare, in una specifica sezione del modulo-domanda, se le preferenze analitiche su scuola inserite nella domanda saranno valide esclusivamente per cattedre interne alla scuola (COI) o anche per cattedre con completamento esterno (COE).
Ricordiamo, come sottolineato nel nostro articolo, che le preferenze esprimibili sono 15 in totale, delle quali 5 potranno essere su specifiche scuole (dello stesso ambito, di ambiti diversi o anche di province diverse) e sarà su tali preferenze analitiche che il docente avrà la possibilità di indicare su quale tipologia di cattedra desidera essere trasferito. Potrà, quindi, chiedere solo cattedre orario interne (COI) o anche cattedre orario esterne (COE).
Le COI sono le cattedre costituite all’interno di uno stesso Istituto.
Con l’unificazione dell’organico negli IC e negli IIS, le COI potranno comprendere anche sedi in comuni diversi, ma inserite nello stesso organico in quanto appartenenti allo stesso Istituto (IC o IIS).
Le COE sono cattedre caratterizzate da un completamento esterno.
Il docente che desidera essere trasferito anche su COE deve farne esplicita richiesta nella domanda, altrimenti le preferenze espresse saranno valutate solo per le COI.
Nell’art.11 comma 1 del CCNI sulla mobilità si stabilisce, infatti, che nell’indicazione delle cinque preferenze su scuola, per le cattedre per le quali è previsto il completamento esterno i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.
La richiesta di COE sarà, quindi, valida per tutte le scuole richieste con preferenza analitica, come chiarisce lo stesso comma 1 citato: “Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze”
Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito.
La composizione di una COE può cambiare nel corso degli anni scolastici in relazione alla scuola o alle scuole di completamento che non possono essere scelte dal docente. L’attribuzione di una COE viene disposta, infatti, in base alle preferenze espresse nella domanda (nel caso di mobilità volontaria) e il docente acquisirà la titolarità in una delle scuole richieste, sede principale della COE, ma potrà completare in una o due scuole anche non inserite nelle preferenze. Il docente viene soddisfatto, infatti, per la scuola di titolarità, ma non per la scuola/e di completamento che vengono stabilite dall’USP che ha la possibilità di modificarla/e negli anni successivi come indicato nel comma 5 del succitato art.11:
“Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario”
Riteniamo importante informare i docenti che le COE potrebbero avere come sede di completamento anche un corso serale anche se non richiesto, come stabilisce l’art.12 comma 4 del CCNI:
“ La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corso serali”
L’ordine con il quale verranno valutate le disponibilità per ogni preferenza su scuola espressa nella domanda e, quindi, l’ordine con il quale verranno disposte le assegnazioni delle cattedre, sia per i movimenti a domanda, sia per i trasferimenti d’ufficio, come indicato nell’art.11 comma 6, è il seguente:
1) Cattedre Orario Interne
2) Cattedre Orario Esterne con completamento nello stesso ambito
La costituzione delle COE è competenza degli Uffici Scolastici Provinciali che, nella fase di predisposizione degli organici, dovranno, per queste cattedre, privilegiare l’accorpamento di spezzoni ubicati nello stesso comune prima di procedere all’accorpamento di spezzoni in comuni diversi
Nella fase di costituzione delle Cattedre Orario Esterne negli organici 2018/19, gli Uffici Scolastici Provinciali dovranno rispettare le condizioni previste dal contratto nell’art.11, in relazione al completamento delle COE, che, secondo quanto indicato nel succitato punto 2), deve essere disposto su una o due scuole del medesimo ambito della sede di titolarità della COE.
La disposizione relativa al completamento delle Cattedre Orario Esterne in scuole ubicate nello stesso ambito territoriale della sede principale, è stata causa di notevoli problemi nella mobilità del corrente anno scolastico in relazione alla composizione delle COE presenti nell’organico delle diverse istituzioni scolastiche e alla carenza di COE negli organici delle scuole per l’impossibilità di crearle anche con scuole di ambiti diversi.
Tale disposizione, infatti, ha impedito la costituzione di cattedre con completamento esterno in scuole distanti pochi chilometri dalla sede principale, perché su ambiti diversi, e ha determinato, invece, la creazione di cattedre con completamento su scuole dello stesso ambito, ma distanti fra loro anche 50-60 km, con conseguenti notevoli disagi per i docenti trasferiti su cattedre così composte.
Tale disposizione, inoltre, impedendo la costituzione di COE su ambiti diversi, è stata causa di esuberi con conseguenti docenti soprannumerari che non sarebbero stati dichiarati tali se ci fosse stata la possibilità di creare cattedre con completamento esterno in comuni vicini, ma appartenenti ad ambiti diversi.
Sarebbe auspicabile, quindi, che per il prossimo anno scolastico tale disposizione venga modificata, dando la possibilità agli Uffici Scolastici Provinciali di costituire COE anche su ambiti diversi.
Nella costituzione delle COE deve essere preso in considerazione il principio dalla facile raggiungibilità, e dunque l’accorpamento avviene in base alla viciniorità tra le due o tre sedi. Questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un’altra.
La condizione della facile raggiungibilità si può ritenere soddisfatta se fra i due Comuni vi sia un collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria e tale da non ostacolare l’esercizio dell’attività didattica.
Se questa possibilità può essere assicurata anche con Cattedre Orario Esterne costituite con scuole ubicate in ambiti territoriali diversi, perché non consentirlo?