Mobilità 2018/19 e preferenze esprimibili: confermate scuole e ambiti, niente preferenza sintetica su comune. I particolari

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Con la conferma, per il prossimo anno scolastico 2018/19, del contratto sulla mobilità 2017/18, risultano confermati anche i criteri con i quali esprimere le preferenze territoriali nelle domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo.

Riteniamo utile , a tal proposito, sottolineare cosa è consentito e ciò che non è permesso in fase di compilazione delle domande

E’ CONSENTITO:

1- Esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze

2- Esprimere preferenze analitiche per un massimo di 5 scuole

3- Esprimere preferenze su ambiti territoriali

4- Esprimere preferenza sintetica per la provincia di titolarità, per l’ambito di titolarità o per la scuola di titolarità, solo per domanda di mobilità professionale o di trasferimento per altra tipologia di posto

5- Esprimere preferenze per province diverse in un unico modulo di domanda per la mobilità territoriale

6- Il docente con titolarità su ambito può esprimere preferenze su scuole dell’ambito di titolarità (esclusa la scuola di incarico triennale) e/o anche di ambiti diversi, sempre per un totale complessivo di 5 scuole

NON E’ CONSENTITO:

1- Esprimere preferenze sintetiche su Comuni

2- Esprimere preferenza sintetica nella provincia di titolarità nelle domande di trasferimento per la stessa tipologia di posto

3- Esprimere preferenza per la scuola in cui si ha incarico triennale nelle domande di trasferimento per la stessa tipologia di posto

Come chiarisce l’art.3 comma 2 del CCNI, “Nel corso del movimento il posto per il quale i docenti hanno ricevuto l’incarico triennale viene considerato indisponibile analogamente ai titolari su scuola sino a quando, eventualmente,il docente non ottenga, a domanda, una diversa titolarità di scuola o di ambito attraverso la mobilità”

4- Esprimere preferenza per l’ambito di titolarità nelle domande di trasferimento per la stessa tipologia di posto, fatta eccezione per i docenti soprannumerari che presentano domanda condizionata

5- Esprimere preferenze su posto comune per il docente titolare sul sostegno che non ha superato il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto.

Come chiarisce, infatti, l’art.9 comma 10 dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità dello scorso anno, “I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo”

Non sono, quindi, considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità o di incarico triennale del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare.

Solo nel caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente all’ambito di titolarità.

Il docente interessato al trasferimento su specifiche tipologie di scuole, come di seguito indicate, deve esprimere nella domanda specifica disponibilità inserendo tali scuole nelle preferenze territoriali mediante preciso codice meccanografico relativo all’istituzione scolastica sede di organico, come riportato nei Bollettini Ufficiali del MIUR.

Nello specifico si tratta delle seguenti tipologie di scuole:

a) istruzione degli adulti, che comprende:

– corsi serali degli istituti di secondo grado

– centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Si sottolinea che i CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex CTP)

b) sezioni carcerarie ove esprimibili

c) sezioni ospedaliere

d) licei europei

I movimenti a domanda su tali tipologie di scuole verranno disposti solo se gli interessati faranno precisa richiesta nel modulo di domanda

La preferenza sintetica sulla provincia o la preferenza su ambito non include, quindi, le succitate tipologie di scuole anche se presenti, in quanto, devono essere richieste esplicitamente dal docente.

Come chiarisce l’OM sulla mobilità 2017/18, l’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole. Senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale preferenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.

I docenti che, nella domanda di mobilità, dichiarano la propria disponibilità per i posti indicati nelle lettere a), b), c) relativamente alle tipologie di scuole, dovranno inoltre indicare se, in caso di assegnazione all’ambito territoriale per naturale ordine di graduatoria, intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate. Nel caso si diano più disponibilità si segue l’ordine delle lettere.

I docenti che, nei trasferimenti, intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del comune per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l’ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune. Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

Se nel comune di assistenza non vi sono scuole esprimibili dovrà essere indicata come prima preferenza una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità, nel caso quest’ultima sia in altro ambito, se si esprime una preferenza di ambito il primo ambito indicato dovrà essere quest’ultimo.

Le preferenze espresse nella domanda di mobilità saranno esaminate nell’ordine con il quale il docente le inserisce nella sezione specifica del modulo-domanda.

Secondo la successione delle operazioni indicata nell’Allegato 1 del CCNI sulla mobilità, i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza della medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

La mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato nel succitato Allegato 1, dove viene indicato nel dettaglio l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nella mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).

Secondo l’ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia.

Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica provincia, al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l’ordine risultante dalla tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore, tuttavia mediante una indicazione puntuale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile é assegnato al docente che l’ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile.

Le preferenze devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito del MIUR nell’apposita sezione “Mobilita’”. La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le scuole sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

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