Mobilità 2018/19, chi ha la precedenza? Quando si applica e quando decade

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Nelle operazioni di mobilità i docenti in possesso di precisi requisiti hanno diritto a una valutazione prioritaria della loro domanda, all’interno dell’operazione nella quale rientra il loro movimento, secondo la sequenza operativa stabilita nell’Allegato 1 del CCNI.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica

QUALI PRECEDENZE

Questi docenti possono usufruire di una delle precedenze indicate nel contratto sulla mobilità, dove, nell’art.13, sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo un preciso ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale.

Le precedenze sono raggruppate nelle seguenti categorie:

I) Disabilità e gravi motivi di salute

II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

V) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità

VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

VIII) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 7/8/1998

PRECEDENZE NELLA MOBILITÀ

Come indicato esplicitamente nel comma 1, l’unica precedenza valida anche per la mobilità professionale, sia provinciale che interprovinciale, e non solo in quella territoriale come le altre, è quella che rientra nella categoria I):

I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

Le altre precedenze, dalla categoria II) alla categoria VIII), sono valutate esclusivamente per la mobilità territoriale.

Come chiarisce il comma 3, queste precedenze “sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento”

PRECEDENZE NELLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO

Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei perdenti posto, compresa l’individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento, sono riconosciute solo le precedenze che rientrano nelle categorie I) III) IV) e VII), come indicato nell’art.13 comma 2 del CCNI.

Il docente titolare di una delle precedenze utili per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, ai fini dell’attribuzione di una Cattedra Orario Esterna (COE) ex-novo, ha diritto alla valutazione della precedenza e, quindi, ha il diritto ad essere escluso dall’attribuzione della COE soltanto se la cattedra è costituita tra scuole ubicate in comuni diversi come previsto nell’art.11 comma 7 del contratto sulla mobilità.

DECADENZA REQUISITI PRECEDENZA

Nel momento in cui i requisiti che determinano il diritto alla precedenza vengono a mancare, si avrà la decadenza del beneficio che consegue alla precedenza stessa.

A tal fine i docenti beneficiari delle precedenze sono tenuti a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

Chiaramente se la perdita dei requisiti che danno diritto alla precedenza si realizza oltre i termini sopra indicati e il docente ottiene il trasferimento richiesto grazie alla precedenza, tale movimento non sarà annullato.

I trasferimenti, infatti, vengono disposti in base ai titoli e requisiti posseduti dal docente entro i termini di presentazione della domanda e il venir meno di tali requisiti oltre il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, termine che sarà indicato nella specifica ordinanza ministeriale sulla mobilità, non potrà invalidare il movimento disposto.

In questo caso, il docente non potrà più usufruire della precedenza, per decadenza dei benefici, il successivo anno scolastico per il quale è stato disposto il trasferimento nella nuova sede di titolarità.

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