Mobilità 2018/19: quando gli esami di stato danno punteggio

I docenti che inoltrano domanda di trasferimento possono acquisire un massimo di 25 punti relativi ai titoli generali.
In base alla tabella A3 TITOLI GENERALI i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 10 punti.
A questi 10 punti si aggiungono 12 punti per il superamento di un concorso ordinario e fino a 3 punti per la partecipazione agli esami di stato della scuola di II grado.
ATTENZIONE: PER GLI ESAMI C’È UN ARCO TEMPORALE PRECISO DA PRENDERE IN COSIDERAZIONE
Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all’alunno portatore di handicap che svolge l’esame.
Solo se si è partecipati agli esami per gli anni scolastici 1998/1999 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.
L’interessato presenterà una dichiarazione personale con l’espressa e precisa indicazione degli anni e delle scuole in cui ha svolto gli esami di stato (solo se dal 98/99 al 2000/01) e la tipologia di nomina (presidente, commissario…).
È utile quindi precisare che si deve prendere in considerazione la partecipazione agli esami solo per quel periodo indicato, con l’attribuzione di 1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 3 punti.