Mobilità 2017, Rembado (ANP): si toglie a dirigenti possibilità di scegliere docenti adeguati ad offerta formativa. Netto dissenso

Comunicato ANP – In attesa di analizzare nel dettaglio le clausole del contratto mobilità docenti 2017/18 siglato nella tarda serata di ieri 31 gennaio, ANP esprime ancora una volta ferma contrarietà ad un accordo che tende a vanificare l’impianto della Legge 107/2015 svilendone la portata innovativa e tornando alle vecchie logiche di tutela di interessi particolari.
Le operazioni di mobilità prevedono la possibilità di presentare domanda di trasferimento indicando “fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole” rischiando così di svuotare gli ambiti, vera novità della Legge 107.
Giorgio Rembado, presidente ANP, sottolinea: “I contratti non possono modificare una legge imperativa. Questo è un principio cardine dello stato di diritto e sarebbe grave che ciò avvenisse, seppure mitigato dalla validità annuale dell’accordo sottoscritto. Il contratto di fatto abroga – e come può un contratto abrogare? – le norme che definiscono e regolano le prerogative dirigenziali. A breve dovrebbe prendere avvio una ulteriore contrattazione sulla chiamata diretta, cioè il passaggio dall’ambito alla scuola. Se ciò dovesse avvenire, si toccherà il cuore della Legge 107”.
La Legge 107/2015 aveva una sua logica interna e una sua coerenza. Piani Triennali dell’Offerta Formativa; organico dell’autonomia per realizzarli; chiamata diretta per individuare le competenze indispensabili alla loro realizzazione; vincolo triennale di permanenza dei docenti individuati in coerenza con gli obiettivi e le misure progettate e programmate dalla scuola; valutazione delle azioni del Dirigente Scolastico per i processi messi in atto per il miglioramento della Istituzione Scolastica a lui affidata. Il contratto appena sottoscritto incrina tale sistema, cominciando dalla deroga alla permanenza triennale dei docenti.
Continua Rembado: “Di fatto viene meno la responsabilità del Dirigente Scolastico di scegliere docenti con competenze adeguate alla realtà e ai bisogni della scuola. Ma c’è di più. Si rinvia alla contrattazione integrativa d’Istituto la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei docenti alle sedi fuori comune della singola Istituzione Scolastica. Ciò in difformità dalle norme che affidano al Dirigente l’organizzazione del servizio e la gestione delle risorse umane attraverso atti unilaterali”.
Incomprensibile, inoltre, l’imponente mole della norma: la Costituzione della Repubblica consta di 25 pagine, nelle quali sono contenuti 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali, e il CCNI sulla mobilità del personale docente per un solo anno si sviluppa su 84 pagine. All’insegna della semplificazione.