Mobilità 2017, l’ordine delle precedenze e il diritto di assistenza per i congiunti civilmente

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Nella giornata di ieri, si svolto l’ulteriore incontro Miur-sindacati sulla mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/18, relativamente alla quale il negoziato si protrarrà almeno sino al 19 gennaio p.v.

Come abbiamo riferito in Mobilità docenti 2017, confermate le precedenze e il rientro nell’ottennio nella scuola per i perdenti posto,  nell’incontro del 12 gennaio è stato analizzato l’articolo della proposta contrattuale, presentata dal Miur, relativo alle precedenze (art. 13).

Le precedenze del CCNI a.s. 2016/17 sono state confermate, compreso la precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità per il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata negli ultimi otto anni e richiedente, appunto, il rientro nella suola in cui era titolare quando è stato dichiarato perdente posto.

Alle informazioni riportate nel citato articolo, ne aggiungiamo altre due: l’ordine delle precedenze e l’estensione del diritto di assistenza al congiunto civilmente.

Ricordiamo che nel CCNI sulla mobilità dello scorso anno, le precedenze erano le seguenti, secondo l’ordine riportato:

I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’

V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

Nel prossimo Contratto, come detto all’inizio, dovrebbe esserci una novità per cui la precedenza indicata al punto V (assistenza al familiare disabile in situazione di gravità) sarà anticipata al punto IV.  Il personale assistente familiari disabili (con i dovuti distinguo, che saranno riportati nell’articolato), pertanto, avrà priorità rispetto al personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata negli ultimi otto anni, richiedente il rientro nel comune di ex titolarità (cioè in una scuola diversa da quella di ex titolarità ma sita nello stesso comune della stessa).

Un’altra novità, inoltre, è volta ad estendere il diritto di assistenza al congiunto anche alle persone unite civilmente, in conseguenza di quanto stabilito nella legge n. 76/2016.

Nella giornata di oggi, proseguirà la trattativa tra Miur e OO.SS. e il confronto avrà per oggetto l’individuazione del soprannumerario.

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